La legge di stabilità 2015 (legge 190 del 23/12/2014) ha introdotto un’importante novità relativamente alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche per il 2015 e il 2016.
La disciplina prevista dai commi 421 e seguenti della legge di stabilità, sia pure in modo un po’ tortuoso e non particolarmente chiaro, stabilisce di fatto che le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo le regioni e gli enti locali, destinino i posti previsti per le nuove assunzioni al riassorbimento del personale delle province e delle città metropolitane in soprannumero. Fanno eccezione le assunzioni dei vincitori di concorso collocati in graduatorie approvate prima dell’entrata in vigore della norma.
Il meccanismo con cui avviene questa sorta di blocco delle nuove assunzioni è articolato in diversi passaggi descritti dai commi 421 e seguenti della legge 190/2014.
Per comprendere i termini della questione pare utile riportare i vari commi con un breve commento esplicativo.
Il comma 421 della legge 190/2014 stabilisce che “la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo“.
In sintesi le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario hanno l’obbligo a ridurre le spese del personale di ruolo conteggiato alla data di entrata i n vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni – c.d. legge Delrio) del 50% nel caso di province, e del 30% nel caso delle città metropolitane. Entro fine gennaio 2015 l’ente può anche deliberare una riduzione superiore. La riduzione del personale di ruolo è il punto di partenza per la definizione del personale soprannumerario che verrà messo in mobilità.
Il comma 422 infatti stabilisce che “tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo (città metropolitane e province) e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”.
In sostanza entro il 30 marzo 2015 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) è necessario che le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario individuino il personale che resta loro assegnato e quello in soprannumero, in modo da ridurre la spesa del personale rispettivamente del 30 e del 50 %. Individuato questo personale possono essere avviate le procedure di mobilità (quindi dal 1^ aprile 2015).
Il comma 423, peraltro, prevede che: “nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3 milioni di euro per l’anno 2016″.
Il comma prevede che le procedure di mobilità avvengano con passaggi diretti tra amministrazioni secondo le modalità del decreto legislativo 165/2001. Il personale sarà ricollocato prioritariamente nelle amministrazioni di cui al comma 424 (regioni ed enti locali), in via subordinata in quelle di cui al comma 425 (altre amministrazioni dello stato, agenzie, università, enti pubblici non economici, etc.).
Infine i commi 424 e 425 stabiliscono che
“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle“.
I due commi chiudono il cerchio stabilendo che regioni ed enti locali in primis, altre amministrazioni pubbliche in subordine, devono destinare le risorse per nuove assunzioni al riassorbimento del personale in soprannumero di città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario. L’unica eccezione è per le assunzioni rivolte ai vincitori di concorso collocati in graduatorie approvate prima dell’entrata in vigore della norma. Si tratta evidentemente di un’eccezione doverosa: è assodato e ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (con diverse pronunce sia dei tribunali ordinari che della Corte di Cassazione) che i vincitori di concorso abbiano un diritto soggettivo all’assunzione a fronte di un obbligo dell’amministrazione alla stipula del contratto di lavoro. Sospendere queste assunzioni avrebbe comportato non pochi problemi di legittimità della norma.