Il tetto massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica definito per gli incarichi dirigenziali a contratto trova applicazione anche in caso di rinnovo dell’incarico dirigenziale.


Corte dei conti, Sezione di controllo per l’Abruzzo, deliberazione 22 gennaio 2016, n. 4/2016/PAR Pres. M.G. Giordano, Rel. A. Luberti

Il quesito

Un Comune chiede alla Sezione Abruzzo se il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica definito dall’rt. 110, comma 1, TUEL, per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato sia applicabile anche all’ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco.

Il parere

La Corte dei conti è dell’avviso che il tetto massimo del 30 per cento per gli incarichi dirigenziali a contratto, entro o fuori dotazione organica, trovi applicazione anche in caso di rinnovo dell’incarico dirigenziale.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda, innanzitutto, che il tetto massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica è stato ampliato, rispetto alla precedente limitazione del dieci per cento, dall’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Precisa poi che la precedente limitazione era stata parzialmente derogata  dell’art. 4-ter, comma 13, del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha fatto salva la possibilità, transitoriamente in deroga al limite del 10 per cento e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo fosse indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2 marzo 2012  e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 (sul punto, Sez. controllo Puglia, deliberazione 5 luglio 2013, n. 125).

Per questi motivi, il Giudice contabile abruzzese ritiene che la deroga risulta essere transitoria relativamente al termine indicato e, in quanto tale, non suscettibile di estensione al di fuori di tale eccezionale evenienza.


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