Con sentenza del 16 gennaio 2015, la sezione II del Tar Piemonte ha sancito l’illegittimità del provvedimento con il quale un Comune ha escluso un concorrente da un pubblico concorso, per mancata apposizione della data sul curriculum personale allegato alla domanda di ammissione, nella considerazione che il bando di concorso nulla prevedeva in proposito.

Nello specifico, secondo il giudice amministrativo, “in ogni caso, in assenza di datazione espressa deve presumersi che il curriculum sia riferibile alla data della domanda di ammissione alla quale è allegato”.

Ne consegue che “l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente di integrare la documentazione carente, in attuazione del generale dovere di soccorso istruttorio, anziché provvedere alla sua immediata esclusione dalla procedura selettiva”.

TAR Piemonte, Sez. II – sentenza 16 gennaio 2015 n. 124Pres. Salamone, Est. Picone


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