Tar Emilia-Romagna, Sezione prima, sentenza n. 709 del 10 novembre 2020Presidente Migliozzi, relatore Amovilli

IN POCHE PAROLE …

Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi si collocano in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, si ostacoli l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione

A margine

Il fatto

Un soggetto, candidato ad un concorso pubblico, viene escluso dalla selezione per non aver completato il caricamento della propria domanda di partecipazione nella piattaforma digitale imposta dal bando quale unica modalità di presentazione, per via di alcuni malfunzionamenti del sistema telematico e/o del browser.

L’Amministrazione, richiesta di agire in autotutela, respinge l’istanza del ricorrente, sostenendo che, dalle verifiche informatiche effettuate, non era risultato alcun malfunzionamento del sistema; inoltre i registrati, reiterati accessi alla piattaforma e le modalità indicate dal candidato escludevano che potesse essersi ingenerato un incolpevole affidamento circa un presunto perfezionamento della presentazione della domanda.

Il mancato completamento della procedura sarebbe pertanto da ricondurre esclusivamente all’inerzia colpevole dell’interessato, che non avrebbe diversamente da tutti gli altri concorrenti attivato i previsti comandi

La sentenza

In primo luogo, il Tar mette in evidenza l’indubbia volontà del concorrente di partecipare al concorso, essendosi lo stesso accreditato nel sistema, avendo più volte caricato nella piattaforma la richiesta documentazione, effettuato vari accessi e quantomeno tentato il completamento della procedura mediante l’invio della domanda.

Malgrado le incertezze in ordine alla causa dell’inconveniente informatico (malfunzionamento della piattaforma digitale e/o del browser o errore commesso dal candidato), il giudice ritiene dirimente la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione del soccorso istruttorio, in considerazione della procedura telematica utilizzata, della inequivocabile volontà del candidato di partecipare al concorso, nonché del possesso da parte dello stesso di tutti i richiesti requisiti per la partecipazione.

Ricorda, infatti, il Tar, che il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo:

  • non costituisce una facoltà, ma un doveroso “modus procedendi”, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un’applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3 della L. n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di accertare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara;
  • ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n. 1116).

Nell’ambito dei procedimenti concorsuali, il soccorso istruttorio va contemperato con le esigenze di par condicio ed imparzialità, operando una distinzione tra “regolarizzazione documentale” e “integrazione documentale”.

Nelle specifico, la “regolarizzazione”, al cui ricorso non vi sono normalmente ostacoli, si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi, in presenza di circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione (ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2020, n. 555); l’ “integrazione”, invece, non è generalmente ammessa, sussistendo ogni volta vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 7 agosto 2017, n. 3913).

Nei concorsi pubblici, l’attivazione del soccorso istruttorio risulta necessaria per le finalità stesse della procedura ovvero per selezionare i migliori candidati, senza alterarne gli esiti per via di meri errori formali.

L’utilizzo dell’istituto risulta ancor più rilevante nell’ambito di procedimenti effettuati con modalità esclusivamente telematiche, nei quali la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine nell’ambito dei tradizionali procedimenti cartacei, nei quali eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 550).

Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del sistema informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.

Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono pertanto venire collocate in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, venga ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (T.A.R. Lazio, Roma, n. 550/2019).

Nel caso di specie, il candidato è stato tratto in inganno dalla mancata ricezione della conferma di invio, anche a causa dell’assenza di istruzioni tecniche per il caricamento della domanda idonee a supportare i concorrenti nell’adempimento degli oneri procedimentali di tipo informatico.

In ultima analisi, malgrado gli indubbi vantaggi in termini di trasparenza, economicità e rapidità delle procedure telematiche, la semplificazione non può tradursi in una imposizione per gli interessati, dovendo l’Amministrazione prevedere regole chiare e trasparenti, idonee a supportare il candidato nel caricamento dei dati e nella presentazione delle domande.

Ogni qualvolta sia impossibile stabilire l’imputabilità del malfunzionamento, lo stesso malfunzionamento non può che ricadere sull’Ente che ha gestito la procedura (Consiglio di Stato sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 3 aprile 2020 n. 461).

Da qui l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.


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