Fermo restando il diritto soggettivo dell’amministrazione a recuperare le somme indebitamente pagate ai propri dipendenti, nella definizione delle modalità di recupero va tenuto conto del principio di buona fede invocato dal debitore, al fine di non incidere in modo eccessivamente oneroso sulle esigenze di vita del soggetto percipiente.

Tar Campania, Napoli, sez. V, 2 gennaio 2015, Presidente ed Estensore L.D. Nappi.

Sentenza n. 19-2015

Il caso

Un dipendente di un’Asl chiede al TAR l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione dispone la restituzione delle somme corrispostegli per produttività, e il recupero delle ore di plus-orario rese e non richieste, liquidate per un importo superiore a quanto effettivamente dovuto.

Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241-1990 e il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto.

L’Asl non si costituisce in giudizio.

La sentenza

Il Tar Napoli ritiene il ricorso infondato e lo rigetta richiamando la giurisprudenza largamente seguita, secondo cui il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti ha natura di atto dovuto non rinunciabile in quanto espressione di una funzione vincolata. Da ciò deriva la natura paritetica e non autoritativa del rapporto intercorso tra l’ente e il proprio dipendente e la sussistenza di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale a favore del primo a fronte dell’obbligo specifico di restituzione incombente sul secondo (Consiglio di Stato sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651).

Ciò considerato, il provvedimento di recupero non necessita di specifica motivazione in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903).

La valutazione della sentenza

Nella pronuncia in esame, la tesi sostenuta dal giudice amministrativo si contrappone all’altro orientamento giurisprudenziale esistente secondo cui il recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione ai propri dipendenti non avrebbe natura di atto vincolato ma configurerebbe un provvedimento in autotutela ex art. 21 nonies, c. 1 della l. n. 241-1990, di natura discrezionale e subordinato al “Peso” del recupero sulla situazione concreta, dell’affidamento e della buona fede del dipendente (Tar Campania, sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16222).

In tal senso anche il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2118 del 13 aprile 2012, secondo cui negli atti di recupero è necessario avere riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell’errore che ha portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero nonché dell’entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità, ecc.

Così, anche secondo la sentenza n. 5315 del 27 ottobre 2014, con cui lo stesso giudice ha confermato l’annullamento dei provvedimenti di recupero delle maggior somme indebitamente corrisposte a titolo di buoni-pasto nei confronti di alcuni militari sulla considerazione che gli stessi non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili, destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, trattandosi, pertanto, di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento.

Simonetta Fabris


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