Tar Puglia, sez. III, sentenza 14 gennaio 2016, n. 30, Presidente Zonno, Estensore Casalanguida

A margine

Nella vicenda, una candidata risultata idonea ad un concorso pubblico presso un comune, impugna l’avviso di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165-2001, riservato al personale di ruolo in sovrannumero degli enti di area vasta, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, ritenendo l’indizione della procedura in esame preclusiva al suo diritto di essere assunta mediante scorrimento della graduatoria di concorso in essere presso lo stesso comune.

L’interessata chiede quindi la condanna dell’amministrazione alla sua assunzione nonché il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’immissione in ruolo.

Per risolvere la controversia, Il Tar richiama l’art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267-2000 secondo cui “le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo” affermando che le varie proroghe dei termini di efficacia delle graduatorie succedutesi nel tempo, esprimono un favore per lo scorrimento, giustificato anche dall’obiettivo di riduzione e contenimento della spesa pubblica (Cons. Stato, sent. 31 luglio 2012, n. 4329).

Per altro verso, il D.L. n.90-2014 e la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1-2015 hanno stabilito che la percentuale di turn over legata alle facoltà assunzionali deve essere destinata in via prioritaria all’immissione in ruolo di vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 mentre le restanti risorse devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Ad avviso del G.A, la prevalenza della mobilità esterna, ex articolo 30, D.Lgs. n. 165-2001 e s.m.i., è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali come già chiarito da numerosa giurisprudenza (Cons. Stato, sent. 31 luglio 2012, n. 4329).

Ne deriva che l’articolo 30 del D.Lgs. n. 165-2001 deve ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile coprire il posto resosi vacante attingendo, mediante scorrimento, da una graduatoria di concorso.

L’ 34 bis del D.Lgs. n. 165-2001 stabilisce invece che il personale in esubero presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni (in tal senso anche il D.L. n. 90-2014), sancendo la nullità delle assunzioni effettuate in violazione di tale prescrizione.

Nel caso in esame, il comune ha richiesto alla Regione i nominativi del personale in disponibilità in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto in parola ex art. 34 bis D.Lgs. n. 165-2001 e la Regione ha comunicato l’assenza di lavoratori in possesso di tali requisiti. La procedura di mobilità è stata, pertanto, avviata ai sensi dell’art. 30, D.Lgs n. 165-2001.

Secondo il Tar, tale procedura deve ritenersi illegittima in quanto, in questo caso, è possibile coprire il posto resosi vacante attingendo – mediante scorrimento – dalla graduatoria, tuttora valida, relativa al concorso pubblico già svolto.

Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla parte riferita all’annullamento dell’avviso di mobilità esterna. Per quanto riguarda invece l’accertamento del diritto all’assunzione e il risarcimento dei danni, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, riservata al giudice ordinario.

di Simonetta Fabris

 

 


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