La normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire le possibilità di occupazione femminile; l’eventuale violazione potrà essere contestata solo dalle possibili beneficiarie della stessa

Tar Emilia Romagna, sezione prima, sentenza n. 333 del 23 novembre 2016Presidente Conti, Estensore Verlengia

A margine

Un candidato ad una selezione pubblica lamenta la mancata presenza della componente femminile (pari ad un terzo dei relativi componenti) all’interno della commissione di concorso, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 487 del 1994 e del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi.

Il tribunale amministrativo ritiene infondata l’impugnazione degli atti proveniendo la censura da un concorrente di sesso maschile.

La normativa sulle pari opportunità, contenuta anche nell’art. 57 d.lgs. 165 del 2001, risulta infatti preordinata a garantire nel senso più ampio le possibilità di occupazione femminile, sicché la relativa violazione potrà essere contestata solo che dalle possibili beneficiarie della stessa ovvero da candidate di genere femminile.

A questo si aggiunga che, in assenza di una esplicita disposizione normativa che preveda il contrario, a detta del Tar, la violazione della normativa in parola non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno delle concorrenti di sesso femminile (Cons. Stato, Sez. V, n. 3240/2015, e Sez. VI, n. 7962/2006).


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