Con sentenza del 16 dicembre u.s., il Tar dell’Emilia di Romagna, sede di Bologna, ha  ribadito che il giudice competente a decidere le controversie in materia di conferimento di posizioni organizzative è soltanto il giudice ordinario.

Ricorda infatti il Tar che “Secondo giurisprudenza consolidata il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. citato art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l’attività della Amministrazione – nell’applicazione della disposizione contrattuale – non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto.

Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria.

Detti atti rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, giusta l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 20 marzo 2011, n. 165, sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 815)” (cfr. TAR Liguria, Genova, Sez. II, 10 novembre 2010 n. 10259; in termini, TAR Campania, Napoli, 7 ottobre 2010, n. 17996; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 214 e Cass. 8836/10)”.

Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, sentenza n. 1238 del 16 dicembre 2014, Presidente d’Alessandro – estensore Pasi


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