L’anzianità di servizio del personale trasferito in mobilità volontaria va calcolata sommando a quella acquisita nell’ente di appartenenza quella maturata nell’ente di provenienza.

Parere ARAN n. 1848 del 24 maggio 2016

Il quesito posto all’ARAN riguarda la determinazione del periodo di preavviso, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, dovuto da un dipendente pubblico trasferito nei ruoli dell’ente tramite l’istituto della mobilità volontaria.

Per rispondere, l’ARAN richiama la disciplina contenuta nell’art. 12 del CCNL del 9.5.2006 secondo cui in tutti i casi in cui lo stesso contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

  • due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  • tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  • quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

Ad avviso dell’ARAN, nel caso in esame, la durata del periodo di preavviso va calcolata con riferimento all’anzianità di servizio maturata dal dipendente sia presso l’attuale datore di lavoro pubblico, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento.

Infatti, in base alle previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue con la nascita di un nuovo rapporto ma, anzi, si dà corso ad una modificazione del rapporto di lavoro esistente che continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore di lavoro.

di Simonetta Fabris


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