IN POCHE PAROLE…

La  commissione esaminatrice deve  fissare previamente i criteri di valutazione delle conoscenze informatiche dei candidati, da verificare nella prova orale.


Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza 21 luglio 2021, n. 8751, Pres. Daniele, Est. Traina


La commissione esaminatrice deve fissare preventivamente  anche i criteri di valutazione, nella prova orale, delle competenze informatiche.

La valutazione delle competenze informatiche spetta alla commissione nella sua collegialità e non può essere delegata ad un solo componente dell’organo collegiale in assenza di una precisa indicazione del bando.


A margine

Una candidata di un concorso pubblico per l’assunzione di tre dirigenti presso un Ministero non supera la prova orale per non aver dimostrato la conoscenza a livello avanzato dell’uso del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

La candidata ricorre dunque al Tar affermando che non sarebbero stati predeterminati, nell’ambito dei criteri di valutazione della prova orale, i parametri valutativi della prova inerente l’accertamento delle conoscenze informatiche; sarebbe, pertanto, del tutto irragionevole che l’andamento negativo di quest’ultima possa compromettere integralmente la valutazione complessivamente positiva della ricorrente, la quale sarebbe risultata terza in graduatoria e, dunque, tra i vincitori del concorso.

Inoltre la commissione avrebbe illegittimamente delegato il proprio ruolo valutativo, per quanto riguarda la prova informatica, ad un solo un componente in considerazione delle conoscenze informatiche dallo stesso possedute.

Il Ministero eccepisce che, nei concorsi per il profilo professionale di dirigente deve essere necessariamente accertata, giusta previsione dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 5 del DPR 272/2004, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Tali verifica, in quanto complementare alla prova orale, potrebbe essere espletata anche tramite una prova pratica e non necessiterebbe dell’attribuzione di uno specifico punteggio, né di una predeterminazione di quesiti specifici, come sarebbe stato affermato anche dalla giurisprudenza.

La sentenza

Il Tar ricorda che in base all’art. 5 comma 3 secondo periodo del DPR 272/2004, l’accertamento delle conoscenze informatiche è condizione per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni. Lo stesso può essere previsto quale prova d’esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Inoltre, nell’ambito delle selezioni finalizzate al reclutamento dei dirigenti è specificamente previsto che esso venga espletato nell’ambito della prova orale.

Nel caso in esame, l’accertamento delle competenze informatiche è stato esplicitamente previsto dalla lex specialis nell’ambito della prova orale e non già tra i requisiti di idoneità, come argomentato dalla difesa delle amministrazioni resistenti.

A ciò consegue che anche ad esso debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 12 del DPR 487/1994 secondo cui “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame”.

Nella vicenda, tuttavia, emerge che, tra i criteri per la valutazione della prova orale, nulla è stato previsto a proposito dell’accertamento delle conoscenze informatiche.

Ciò nonostante è stato attribuito a quest’ultima prova un rilievo predominante, tanto da determinare l’esclusione della ricorrente dal concorso nonostante le positive valutazioni dalla stessa riportate sia nelle prove scritte che in tutte le altre materie oggetto della prova orale, rilievo che, tuttavia, non solo non risulta previsto dal bando, ma che, come detto, è stato effettuato senza alcuna indicazione delle relative modalità di valutazione, peraltro ricostruite dopo la conclusione delle operazioni della commissione, successivamente alla richiesta di chiarimenti formulata dal direttore dell’ente.

Infine la valutazione in questione non avrebbe potuto essere delegata ad un solo componente dell’organo collegiale, a ciò ostando la mancata previsione di una simile possibilità nell’ambito del bando, così che la stessa risulta posta in essere in violazione del principio generale di collegialità delle operazioni valutative effettuate dalle commissioni di concorso.

Il ricorso è dunque accolto, con contestuale annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo per l’amministrazione di effettuare la riedizione della procedura nella parte inerente l’accertamento delle conoscenze informatiche della ricorrente.


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