La mera inosservanza degli obblighi formali di cui all’art. 7 e seguenti della L. n. 241 del 1990, non rivela. se risulta in concreto che la partecipazione del privato al procedimento poteva essere possibile.
Ciò in quanto la garanzia procedimentale di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, anche alla luce della “dequotazione” dei vizi formali e procedimentali del procedimento amministrativo, non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento finale, non va applicata in modo meccanico e formale, ma va attuata secondo criteri sostanzialistici e antiformalistici.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 ottobre 2015, 4882 – Pres. Giuseppe Severini, Est. Marco Buricelli
A margine
E’ opportuno ricordare che la comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata dall’art. 7 della L. n. 241 del 1990, che, a seguito delle modifiche di cui alla L. n 15 del 2005, prevede l’obbligo di detta comunicazione anche con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte.
La comunicazione deve essere inviata ai destinatari del provvedimento finale, agli interventori necessari ed ai controinteressati facilmente individuabili. Esaa deve contenere: (a) l’amministrazione competente; (b) l’oggetto del procedimento; (c) l’ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento; (d) la data di avvio del procedimento ad istanza di parte; (e) l’ufficio ove reperire i documenti inerenti il procedimento; (f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili avverso il silenzio della PA.
Questa garanzia può essere esclusa nei procedimenti nei quali sussistono particolari esigenze di celerità e in quelli diretti all’adozione di provvedimenti di natura cautelare (art. 7, co 1 e co 2, L.241). E, in generale, relativi ad atti normativi, di programmazione e pianificazione, tributari, e riservati o segreti (art. 13 L. n. 241 del 1990).
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non dà luogo all’illegittimità del provvedimento amministrativo, se in giudizio l’amministrazione fornisce la prova o, comunque, risulti che il contenuto dispostivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (cfr l’art. 21 octies L. n. 241 del 1990).
La giurisprudenza ha escluso l’annullabilità del provvedimento per mancanza della comunicazione di avvio, oltre quando la conoscenza è comunque intervenuta si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione, come nella fattisppecie oggetto della sentenzza annotata, anche: a) nei casi in cui, fra l’altro, il contenuto dell’atto sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto; b) per gli atti di repressione di abusi edilizi, data la loro natura urgente e vincolata; c) per i subprocedimenti.
L’omessa comunicazione dell’unità organizzativa o del responsabile del procedimento dà luogo a mera irregolarità del provvedimento.