L’esigenza di accertare che l’attività amministrativa svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici rende sindacabili le scelte discrezionali della pubblica amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, sentenza 25 maggio 2016, n. 10814, I° Presidente Canzio, Relatore Bernabai

A margine

Nella vicenda, un ex sindaco ricorre in Cassazione contro la sentenza n. 10-2014 della Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, che conferma la condanna a suo carico per danno erariale.

In particolare, la sentenza impugnata condanna il ricorrente al risarcimento del danno cagionato al comune per € 300.000,00 a seguito dell’acquisto di un terreno e immobili annessi in totale stato di abbandono e degrado: immobili, mai riconvertiti ad alcuna utilizzazione proficua per la comunità amministrata.

Di fronte alla Cassazione, l’ex sindaco afferma la violazione, da parte del giudice contabile, della L. n. 20/1994, art. 1, c. 1, (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dei limiti esterni della giurisdizione, per invasione della sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, con sostituzione delle sue valutazioni di merito.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti si costituisce in giudizio.

La Corte di Cassazione ritiene i rilievi del ricorrente infondati. A tal proposito ricorda che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. Tale insindacabilità non priva, infatti, il giudice contabile della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche in ordine alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore.

Pertanto l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici costituisce un limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione.

Ne consegue che la Corte dei conti può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, la L. n. 241/1990, art. 1, c. 1, stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa (Cass., sez unite, 29 settembre 2003, n. 14488).

Nel caso in esame, la Corte dei conti ha fondato l’accertamento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita di un immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione.

Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti. Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

di Simonetta Fabris


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