E’ pronto il DPCM che rende operativi gli spazi finanziari previsti dal decreto legge n. 66 del 2014 per l’edilizia scolastica. L’ annuncio è apparso il 4 luglio sul sito del Governo con il titolo “Edilizia scolastica, ecco il Piano da un miliardo“, anche se il decreto a distanza di quattro giorni non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo di cosa si tratta. L’art. 48 del “Decreto Irpef”, con una novella all’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  prevede che nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Ciò vuol dire che la maggior parte dei comuni che avevano segnalato, su invito del Governo,  interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili, finanziati completamente con fondi propri, potranno attivare i relativi cantieri senza che i pagamenti alle imprese esecutrici degli interventi vengano a gravare sul saldo del patto di stabilità, non appena la ragioneria dello Stato avrà comunicato l’importo del beneficio.

A questa misura, si aggiunge un’altra per interventi di messa in sicurezza: il Cipe con deliberazioni approvate il 30 giugno scorso ha destinato complessivamente 510 milioni all’edilizia scolastica riprogrammando Fondi di Sviluppo e Coesione.

Una boccata d’ossigeno per i presidi e gli alunni, del tutto insufficiente, però, a soddisfare il fabbisogno in questo settore. Non bisogna dimenticare, infatti, che sono escluse  dai benefici le province, nonostante questi enti gestiscano gli edifici scolastici sede degli Istituti di secondo grado trasferiti dallo Stato e dai comuni con la  legge 11 gennaio 1996, n° 23.   L’esclusione dal novero dei beneficiari delle provincie è tanto meno giustificabile se si considera che anche la recente riforma Delrio ha confermato in capo a questi Enti la funzione fondamentale della gestione dell’edilizia scolastica (art. 1, comma 85, lett. e) della legge n. 56/2014).


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