IN POCHE PAROLE…

Per combattere l’inerzia dell’amministrazione, il D.L. 77/2021 modifica ancora una volta la L. 241/1990, sempre più  “frastagliata” di  disorganici e confusi interventi normativi.

Il testo del decreto 77/2021


Il decreto – legge  31 maggio 2021, n. 77,  introduce tre modifiche alla L. 241 del 1990, finalizzate a rafforzate le regole per  contrastare l’inerzia o i ritardi dell’amministrazione.

In particolare, il Titolo VI del decreto, rubricato “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241“, ritocca la disciplina del potere sostitutivo (art. 61) e  del silenzio assenso (art. 62), e riduce il termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (art. 63), con la consueta tecnica di innestare negli articoli in vigore piccole novità.

Le modifiche riguardano l’art. 2, l’art. 20 e l’art. 21- nonies della legge n. 241 sul procedimento amministrativo, disposizioni già interessate, nel corso degli anni, da numerosi interventi correttivi. Basti pensare che l’art. 2 è passato dai quattro commi del testo originario agli  attuali  quattordici (tenendo conto dei commi bis, ter ecc) e l’art. 20 da tre a sei commi; l’art. 21 nonies, introdotto solo nel 2005 dalla riforma 15/2005, conta  oggi già cinque interventi modificativi.


Le modifiche introdotte dal D.L. 77 riguardano, in breve, gli istituti del potere sostitutivo in caso di ritardo nell’adozione del provvedimento, il silenzio assenso e la riduzione del termine a disposizione dell’amministrazione per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi attributivi di vantaggi economici o di autorizzazioni.

Potere sostitutivo

In caso di inerzia del responsabile del procedimento o del provvedimento, l’organo di governo può  individuare il sostituto, non solo nell’ambito delle “figure apicali” dell’amministrazione, ma anche in “una unità organizzativa”. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, deve esercitare il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, L. 241).

In sostanza, la principale novità consiste nel fatto che il responsabile  o l’unità organizzativa  deve procedere d’ufficio ad esercitare il potere sostitutivo  e  non solo su richiesta dell’interessato

Silenzio assenso

Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento (silenzio assenso), il privato può chiedere all’amministrazione un’attestazione, in via telematica, circa il decorso dei termini del procedimento.

L’attestazione deve essere rilasciata entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il privato può sostituirla con una autodichiarazione (art. 20, comma 2 bis, L. 241).

In buona sostanza,  il decreto Semplificazioni introduce  un’inutile appesantimento burocratico, dato che  il privato ha già diritto ad ottenere la ricevuta  che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza al protocollo dell’amministrazione procedente, come  prevede l’art. 18-bis della stessa legge n. 241. Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza […]”  (articolo inserito dall’art. 3, co 1, del D.Lgs 126/2016).

Annullamento d’ufficio

L’articolo 63 prevede, infine, che l’amministrazione può annullare d’ufficio un atto amministrativo illegittimo di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici solo entro 12 mesi (e non più 18 mesi), decorrenti dalla data della sua adozione (art. 21-nonies, comma 1 L. 241).


Conclusioni. Il ricorso a continui cambiamenti della legge sul procedimento amministrativo e di altre leggi ordinamentali o di settore, comprova che la cura scelta per rinnovare la pubblica amministrazione è sbagliata:  la continua modifica delle regole, specie se disorganica, spesso non produce un effetto di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma l’esatto contrario, in quanto, causando incertezze e confusione fra gli operatori, contribuisce ad aggiungere  complicazioni e produrre rallentamenti all’agere pubblico.

L’attenzione andrebbe focalizzata, invece e in via prioritaria,  a introdurre nelle organizzazioni pubbliche, in contemporanea stante la loro inscindibilità, innovazioni tecnologiche, organizzative e procedurali. Non solo. Occorrerebbe ridurre la  dipendenza dei cosiddetti burocrati dal potere politico, in modo da potere assumere l’autonomia per gestire e assumere la responsabilità dell’azione. Inoltre, occorrerebbe investire,  al tempo stesso, nella  formazione continua  e nella crescita professionale  dei leader , che devono guidare i cambiamenti e, quindi, devono essere preparati ad applicare nuovi modelli di organizzazione dei processi e di coordinamento delle azioni dei loro collaboratori.

Da ultimo, ma non certo per importanza, sarebbe indispensabile incentivare, anche sotto l’aspetto economico, il merito, collegandolo effettivamente alla misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, da affidare ad organismi che possano agire in completa autonomia, svincolati da qualsiasi legame con i controllati. In poche parole, i nuclei o OIV  e  gli altri organismi di controllo dovrebbero essere sorteggiati nell’elenco di riferimento e non nominati dal vertice politico, come avveniva e, in parte, avviene per i revisori degli enti locali,


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