La domanda

Un segretario comunale  chiede come  procedere per rettificare un atto pubblico amministrativo, rogato il 30 gennaio 2011 dallo stesso segretario, per correggere alcuni errori presenti nel contratto relativamente all’indicazione dei mappali del terreno oggetto della compravendita

La risposta

L’art. 59 bis della legge notarile, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110, in vigore dal 3 agosto 2010, prevede una nuova modalità di rettifica degli atti notarili, redatti in forma cartacea o informatica: la rettifica senza parti certificata dallo stesso ufficiale rogante.

La disposizione in particolare stabilisce: «1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato

L’ipotesi descritta nel quesito rientra infatti nel catalogo di quelle che consentono l’utilizzo della nuova rettifica certificata. Ii dati catastali, oggetto della rettifica, infatti, sono “dati preesistenti alla redazione dell’atto”, che sono stati erroneamente riportati o “trascritti” nel documento e quindi assumibili ad errori “materiali”.

Il nuovo atto sarà diviso “in tre parti, in cui ad una prima di tipo “narrativo”, in cui si individua l’atto che contiene l’errore o l’omissione da rettificare, ne segue una propriamente “certificativa”, in cui il notaio “certifica” di aver accertato che a seguito dell’individuazione dell’atto ed eseguito il raffronto con i dati preesistenti all’atto da rettificare, in suo possesso o forniti da terzi, sussiste un errore od omissione, in grado di essere emendato od integrato. Seguirà poi una terza fase che propriamente contiene la “rettifica” dell’atto richiamato nella premessa e con la quale si inciderà sull’atto, correggendolo nel senso sopra indicato” (Consiglio nazionale del Notariato  – Commissione studi civilistici – studio n. 618-2010/c – osservazioni sulla rettifica degli atti “certificata” dal notaio -approvato dalla commissione studi civilistici il 15 dicembre 2010)

In alternativa alla rettifica certificata senza parti, il segretario potrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto di rettifica ricevuto in presenza delle parti originarie, anche nei casi in cui sussistano i presupposti per la rettifica ex art. 59 bis della legge notarile.

 

 

 

 

 


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