IN POCHE PAROLE….

E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente di Regione in materia di rifiuti che comporti l’introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti in assenza dell’individuazione di un termine finale di efficacia, e in mancanza del requisito di contingibilità.


Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 30 dicembre 2021, n. 2409 – Pres. Pennetti, Est. Levato


Il potere di ordinanza contingibile ed urgente deve essere circoscritto da stringenti presupposti.

A margine

L’Autorità d’ambito di gestione del servizio rifiuti impugna un’ordinanza regionale adottata, a suo dire, in violazione dei principi che regolano l’emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nonché in violazione dell’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006.

L’ordinanza avversata risulterebbe infatti preordinata a sopperire – a regime – alla cronica assenza di applicazione degli ordinari strumenti previsti dalla L.R. Calabria n. 14/2014 per la gestione dei rifiuti collocati all’interno del territorio regionale riconducibile alle inadempienze degli altri A.T.O.

In particolare, la Regione avrebbe già ha emesso in precedenza una serie provvedimenti d’urgenza per assicurare la gestione dei rifiuti urbani, vanificando l’attività dell’A.T.O. ricorrente che, pertanto, dovrebbe farsi carico presso una sua discarica anche di rifiuti provenienti da altri A.T.O.

In generale, con le prescrizioni contestate la Regione non avrebbe disposto, nel rispetto delle funzioni delle ordinanze extra ordinem di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, immediate, speciali e transitorie forme di gestione dei rifiuti ma avrebbe introdotto interventi di natura programmatica e strutturale per risolvere nel futuro -considerata altresì l’assenza di un termine finale di efficacia- l’atavica situazione di difficoltà degli altri A.T.O

L’esponente denuncia pertanto l’illegittimità del provvedimento, poiché viziato da violazione dei principi generali in materia di ordinanze contingibili e urgenti, violazione dell’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, violazione del Piano Regionale gestione rifiuti approvato con delibera di Giunta regionale ed eccesso di potere.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso annullando l’ordinanza e i relativi atti attuativi rilevando che l’area entro cui il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato ne consente la configurazione quale extrema ratio.

In particolare, il collegio osserva che il potere di ordinanza contingibile ed urgente è circoscritto da stringenti presupposti, poiché per mezzo di esso si introducono delle deroghe al principio di legalità in ragione dell’esigenza di porre rimedio ad impreviste situazioni di emergenza, rispetto alle quali l’ordinamento impone attività immediate e non predeterminate in provvedimenti o altri strumenti già tipizzati dal legislatore.

Tali indefettibili e concomitanti presupposti sono rappresentati:

a) dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza);

b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità);

c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle leggi (ex multis, Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369), cosicché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons.Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189).

Nel caso in esame, la Regione, a fronte delle prospettate e risalenti inerzie contestate all’A.T.O., ha totalmente omesso di attivare i poteri sostitutivi secondo lo sviluppo procedimentale previsto dall’art. 2-bis L.R. n. 14 del 2014, il quale prevede appunto -in caso di contegni omissivi degli enti locali o delle comunità- un intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, con successiva ed eventuale nomina di un Commissario ad acta, onerato di concludere il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.

L’esercizio dei descritti poteri sostitutivi rappresenta pertanto uno strumento tipizzato ed ordinario, che si colloca in una fase antecedente rispetto all’utilizzo delle ordinanze extra ordinem.

Inoltre, la ratio dell’art. 2-bis L.R. n. 14 del 2014 è rinvenibile nell’esigenza che – in presenza di distinti livelli di competenza afferenti ad una specifica materia – l’intervento sostitutivo della Regione non si registri ex abrupto, con una radicale e repentina privazione delle cognizioni spettanti all’ A.T.O., ma intervenga in conformità al canone di leale collaborazione, che deve informare il rapporto tra distinti soggetti pubblici.


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