IN POCHE PAROLE…

Lo Stato dovrà risarcire ai giudici onorari, dopo la decisione del Tribunale di Roma del 13 gennaio 2021, ferie, maternità, previdenza e TFR , ma la retribuzione andrà rapportata dal giudice del lavoro alla qualità e quantità di lavoro svolto senza automatica estensione del trattamento economico dei giudici togati.

Tribunale, Sez. II civile civile di Roma, sentenza 13 gennaio 2021 (RGR 56477/2017)


A margine

Una notizia buona e una cattiva per i giudici non togati nel difficile percorso verso il riconoscimento dei loro diritti.

La notizia buona è che il Tribunale ha confermato quanto sembra ormai pacifico: i giudici non togati hanno diritto ad avere riconosciuti alcuni diritti fondamentali: ferie retribuite, maternità, previdenza e il trattamento di fine rapporto.

La notizia cattiva, ma scontata, è che hanno diritto ad una retribuzione rapportata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell’art. 36 della  Costituzione, ma non allo stesso trattamento economico dei magistrati di carriera.

La sentenza

Il Tribunale rammenta, innanzitutto, che  la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio scorso (causa C-658/18) ha deciso che il giudice di pace italiano  rientra nella nozione di lavoratore ai sensi della normativa europea, in quanto, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie (in questa Rivista, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.267/2020 “Al giudice di pace spetta il rimborso delle spese di difesa previsto per i dipendenti pubblici”).

Nella suddetta sentenza del Consiglio di giustizia, sebbene  riferita solo alla figura del giudice di pace,  sono rinvenibili – come sottolinea il Tribunale – indicazioni generali per l’inquadramento di tutte le varie figure di magistrati onorari italiani.

La Sezione II civile, in particolare, ha accolto la nozione euro unitaria di lavoratore ed ha confermato, quindi, quanto stabilito dal Consiglio di giustizia, ossia l’effettiva violazione da parte dello Stato italiano  “della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e sul riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite (sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15 agosto 2017), della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e  limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, divieto di …, di indennità di fine rapportò e di regimi di sicurezza sociale” (CGUE sentenza  16.7.2020, causa C-658/18).

Il trattamento economico

Per quanto riguarda, invece, il trattamento economico, per il Tribunale non è ravvisabile, con riferimento all’entità della retribuzione, la
violazione del principio di non discriminazione rispetto ai magistrati ordinari, fatta salva ovviamente ogni valutazione in altra sede giurisdizionale sulla adeguatezza della retribuzione rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 36 Cost. Ciò in quanto mancano i presupposti dell’obbligatorietà di un servizio dedicato esclusivamente alle funzioni  giurisdizionali, della destinazione d’ufficio in prima nomina alla copertura delle sede vacanti e della valutazione di  professionalità periodica ai fini della progressione di carriera, che giustificano la non equiparabilità  dell’importo della loro retribuzione a quella dei magistrati di carriera, a maggior ragione a seguito della riforma del 2017 che ha accentuato  l’accessorietà delle funzioni che devono essere svolte dai magistrati onorari rispetto a quelle dei magistrati ordinari (D.Lgs n. 116/2017).

Per rafforzare la motivazione sulla non equiparabilità dei magistrati onorari a quelli togati, il Tribunale richiama, in particolare, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 267/2020,  secondo cui la posizione giuridico – economica dei magistrati professionali non si presta a un’estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto
gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via in via concorrente. E anche sentenze della stessa Corte costituzionale a proposito di altre figure di giudici onorari:  trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza 30 giugno 1999, n. 272 ) e dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000),  per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sule spettanze economiche (ordinanza 16 febbraio 2006, n. 174).

Mentre  non sussistono ragioni per escludere i magistrati onorari dal trattamento di fine rapporto, trattandosi di indennità che spetta a tutti i lavoratori, anche a tempo determinato.

Conclusioni

Per i giudici onorari tutele uguali ai magistrati togati per ferie, maternità, previdenza e  trattamento di fine rapporto,  ma remunerazioni diverse perché diverse sono  la quantità e la qualità del lavoro svolto.

La palla ora al giudice del lavoro della sede dove il ricorrente svolge (o ha svolto) la funzione giurisdizionale.

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