L’accesso civico è un istituto a disposizione di cittadini ed imprese per il controllo generalizzato sulle finalità e modalità di destinazione delle risorse pubbliche, introdotto dalla normativa di attuazione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 .
Mutuato dagli ordinamenti anglosassoni, l’accesso di “chiunque” trova un precedente nella legislazione nazionale di settore limitatamente alle informazioni ambientali.

Con l’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 , in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, diventa un istituto ad applicazione generale, esteso a tutte le informazioni, documenti e dati di cui esista per legge l’obbligo di pubblicità nel sito istituzionale delle stesse amministrazioni.

1. Com’è noto, il percorso di democratizzazione dell’amministrazione che ha portato al recepimento di questo istituto nel nostro ordinamento, e, più in generale, alla qualificazione della “trasparenza” come principio sostanziale dell’ “agere pubblico” e regola fondamentale dell’organizzazione e delle attività amministrative, è stato lungo e lento, anche se marcato da traguardi intermedi significativi. E’ iniziato nel 1990 per concludersi nel 2012 – 2013.
La legge antesignana in materia, infatti, è la n. 241 del 1990 , che specie dopo la riforma del 2005 , ha introdotto la trasparenza fra i principi fondamentali dell’azione amministrativa (art. 1); ha incentivato l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (art 3bis) ed ha regolato in maniera compiuta il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (artt. 22 e ss).

La vera svolta, però, si è avuta con il passaggio delle informazioni sui dati delle pubbliche amministrazioni da modalità analogiche a digitali, da veicolare con i “siti web istituzionali”, previsto dal Codice dell’amministrazione digitale del 2005 … coninua a leggere l’articolo

Accesso civico_20150416


Stampa articolo