IN POCHE PAROLE …

In caso di designazione di competenza degli organi di governo, la motivazione risiede nella fiducia riposta nel soggetto designato

Di contro, in caso di nomine effettuate nell’esercizio di discrezionalità tecnica, la motivazione è richiesta ai fini della verifica della coerenza coi parametri di legittimità previsti

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1123 dell’8 febbraio 2021 – Presidente Franconiero, relatore Di Matteo

A margine La vertenza riguarda la procedura di nomina dei rappresentanti di alcuni enti locali in seno al consiglio di amministrazione di un ente pubblico a struttura associativa, partecipato dagli stessi enti e dalla Regione, per svolgere funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza.

A seguito di avviso pubblico, le candidature raccolte venivano sopposte al vaglio di un’apposita commissione di esperti, costituita presso uno degli enti soci, la quale reputava idonei alcuni aspiranti in base ai titoli di studio e alle pregresse esperienze possedute.

Uno dei candidati esclusi impugnava il verbale assembleare di nomina dei nuovi rappresentanti, nonché l’esito dei lavori della commissione di esperti, lamentando la carenza, da parte dei soggetti prescelti, dei requisiti per la nomina e contestando la radicale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto alla nomina e alla sua esclusione malgrado l’idoneità riconosciutagli.

In primo grado, il Tar accoglieva il ricorso e annullava gli atti per carenza di motivazione sulle ragioni della scelta.

La sentenza – In appello, le amministrazioni ricorrenti sostengono che, fermo restando il necessario possesso, da parte dei soggetti nominati, dei requisiti professionali richiesti, la motivazione delle nomine ha natura squisitamente politica ed è imperniata su considerazioni marcatamente fiduciarie.

Il Consiglio di Stato analizza l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, L. n. 241/1990 degli atti di designazione e nomina, osservando che gli stessi sono atti latamente discrezionali assimilabili agli atti di alta amministrazione (cfr. Cons. Stato, n. 4966/2017); se rimessi ad organo politico, sono di regola ispirati dalla fiducia risposta nella persona del designato.

All’organo politico designante, normalmente privo di cognizioni specialistiche nel settore di operatività del designando, non è richiesto dall’ordinamento di vagliare i candidati per le loro competenze tecniche e di scegliere tra loro sulla base di criteri meritocratici, quanto piuttosto di verificarne la consentaneità con i propri indirizzi politico–amministrativi, affinché possa fare legittimo affidamento sul fatto che alla loro attuazione sarà ispirata la condotta del prescelto.

La situazione cambia soltanto quanto è prevista una preventiva configurazione di criteri e modalità di esercizio dell’attività selettiva. In tali casi, infatti, viene fissato un vincolo per orientare la scelta lungo il crinale della discrezionalità tecnica, trasformando la procedura in un procedimento, se non proprio concorsuale, comunque selettivo.

Nel caso di specie, la procedura non è stata modificata in senso concorsuale, sebbene una commissione di esperti abbia effettuato un preventivo vaglio dei candidati da sottoporre all’organo politico per la designazione.

La commissione era infatti incaricata di verificare soltanto i requisiti di professionalità e onorabilità dei candidati sulla base dei curricula presentati, esprimendo un parere preventivo sulla loro idoneità, senza assegnare punteggi per addivenire ad una graduatoria.

La procedura ha dunque assunto i caratteri di una procedura idoneativa, restringendo la designazione fiduciaria al novero dei candidati giudicati idonei, senza trasformarsi in un procedimento concorsuale/selettivo, oggetto di discrezionalità tecnica e bisognoso di un’adeguata e congrua motivazione, attestante la verifica di coerenza al parametro di legittimità.

Conclusioni – In caso di designazione fiduciaria, la motivazione consiste in una “scelta politica”, non sindacabile in sede giurisdizionale, e da richiamare nell’atto finale di nomina.

Il giudice amministrativo potrà valutare la verifica condotta in ordine all’idoneità dei candidati, non potendosi, per il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, immaginare una nomina che, per quanto dettata da ragioni politiche, sia diretta a premiare un soggetto non idoneo rispetto al ruolo da ricoprire.

Nel caso in argomento, i candidati prescelti appaiono possedere le competenze necessarie a ritenerli esperti del settore. La sentenza di primo grado viene quindi riformata dando ragione alle Amministrazioni appellanti.

Stefania Fabris


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