Al fine del miglior esercizio dei compiti assegnati all’ANAC in tema di trasparenza (ex art. 1, c. 2, lett. f) e c.3, l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), con la delibera n. 1388/2016, l’Autorità segnala al Governo e al Parlamento alcune criticità manifestate della nuova disciplina in materia, introdotta dal d.lgs. n. 97/2016, con particolare riguardo alla novella degli artt. 14, 15 e 47 del d.lgs. n. 33/2013.

In sintesi, la prima criticità riguarda il diverso regime di trasparenza previsto per la dirigenza amministrativa in generale rispetto a quella sanitaria.

Infatti, mentre per i dirigenti amministrativi l’art. 14 del decreto trasparenza stabilisce l’obbligo di pubblicare anche le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge n. 441/1982, per la dirigenza sanitaria (e cioè per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse), la norma di cui all’art. 41, richiamando l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, non prevede tale obbligo, introducendo così un differente regime di trasparenza per le due categorie dirigenziali.

Secondo l’ANAC è quindi necessario che il richiamo all’articolo 15 dell’articolo 41, venga sostituito con il richiamo all’articolo 14.

La seconda criticità riguarda l’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), in tema di “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici” il cui testo attuale è il seguente:

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

La prima anomalia è contenuta nel comma 3 nella parte in cui fa riferimento al potere dell’ANAC di irrogare le sanzioni al solo comma 1, tralasciando di attribuire espressamente la competenza all’Autorità anche per le sanzioni di cui ai commi 1 bis e 2 dell’articolo 47.

Inoltre, nel comma 3, manca l’indicazione del soggetto competente ad introitare le somme incassate a titolo di sanzioni. Sarebbe dunque necessario specificare che le suddette somme restano nella disponibilità dell’Autorità. Ciò analogalmente a quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del d.l. n. 90/2014 che, con riferimento alle sanzioni comminate dall’Autorità per omessa adozione dei PTPC, dei PTTI o dei codici di comportamento (di cui al comma 5 dell’art. 19), stabilisce che le stesse restino nella disponibilità dell’Autorità e siano utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

L’atto di segnalazione completo: Delibera n.1388 del 14 dicembre 2016

 


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