IN POCHE PAROLE….

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell’obbligo, è sospesa nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022.


Tar Campania, Napoli, sez. V, decreto 10 gennaio 2022, n. 19 – Pres. Abbruzzese


Tale ordinanza si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 (che ha, in parte qua, ripreso e ampliato quanto era stato già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111) e, quindi, da una normativa di rango primario, e sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo.

Tale provvedimento non consente alla squadra di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato.

A margine

I ricorrenti, genitori di minori frequentanti la scuola dell’obbligo (elementari e medie), impugnano l’ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022, del Presidente della Giunta Regionale della Campania chiedendone la sospensione dell’esecutività in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022.

Il decreto

Il giudice evidenzia che l’ordinanza in esame, in ragione della estrema contagiosità della nuova variante denominata “omicron”, intenderebbe “contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario.

Aggiunge che il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, in sostanziale concomitanza con l’ordinanza impugnata, sul presupposto della “straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica“ e di “rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus”, ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l’altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni), imponendo l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, salve le eccezioni ivi previste, individuando, all’art. 4, puntualmente, la disciplina per la “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.

Segnatamente si tratta: della sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell’infanzia; della sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; della didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”, ecc.

Il d.l. ha inoltre predisposto “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica” (art. 5) che attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111, normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, che disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”.

Tale circostanza esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente già esistente, allo stato, in diritto positivo.

Non residua, dunque, spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità.

Pertanto il giudice sospende l’ordinanza fissando la data per la trattazione collegiale da parte della camera di consiglio.

 


Stampa articolo