La richiesta di tutela volta alla conservazione dello status di componente dell’organismo di valutazione è qualificabile in termini di diritto soggettivo e pertanto rientra nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 10 gennaio 2017, n. 238, Presidente Veneziano, Estensore Raiola

A margine

Nella vicenda, un Comune, dopo aver nominato il proprio Organismo Autonomo di Valutazione (OIV) ex art. 14, d.lgs. n. 150/2009, a seguito dell’elezione del nuovo sindaco, dichiara la decadenza di uno dei suoi membri per sussistenza, verso l’amministrazione, di conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi della lettera d), punto 3.5, della delibera CIVIT n. 12/2013.

Contestualmente, in sua sostituzione, viene nominato un nuovo componente.

Il soggetto decaduto ricorre pertanto davanti al Tar Napoli articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Il collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria poiché l’atto impugnato si risolve nella decisione dell’amministrazione di intervenire su un rapporto giuridico in corso di svolgimento, ascrivibile alla categoria del rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione, determinandone una vicenda estintiva di decadenza dall’incarico (sul punto, Tar Catanzaro, sez. II, 9 luglio 2015, n. 1190; per l’individuazione del discrimen del rapporto di servizio onorario rispetto al pubblico impiego e al rapporto di parasubordinazione, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1893).

Pertanto, dalla qualificazione del rapporto di servizio in termini di servizio onorario discende, con riferimento alle controversie, l’applicazione della regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo.

Nel caso di specie, il ricorrente, già componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune e non già mero aspirante alla nomina, invoca tutela per una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo, alla conservazione dello status di componente dell’OIV.  Non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., il Tar afferma quindi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge (art. 11 c.p.a.).

di Simonetta Fabris

 


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