La circostanza che alcune delibere siano state inserite nel registro delle pubblicazioni e pubblicate all’albo pretorio on line non esaurisce gli obblighi di pubblicità gravanti sull’amministrazione rispetto ad una richiesta di accesso civico sugli stessi documenti.

Tar Lazio, Latina, sez. I, 1 giugno 2015, Presidente Taglienti, Estensore Soricelli

Sentenza n. 449-2015


Il caso

La vicenda nasce da un’istanza di accesso da parte di un cittadino agli atti deliberativi di un comune aventi ad oggetto l’istituzione dell’avvocatura civica.

Dopo il diniego opposto dal comune, il ricorrente propone ricorso al Tar Lazio il quale lo dichiara inammissibile con sentenza n. 608 del 9 dicembre 2014 vista l’assenza di una posizione giuridica legittimante.

L’interessato propone quindi al comune una nuova domanda, questa volta di accesso “civico”, ex art. 5 del D.Lgs. n. 33-2013, affermando l’impossibilità materiale di individuare, tramite l’albo on line e la sezione “trasparenza amministrativa” dell’ente, il numero e contenuto delle precedenti delibere e convenzioni inerenti l’istituzione dell’avvocatura civica, ovvero i nominativi dei legali individuati e i relativi curricula.

Da ultimo, di fronte al silenzio del comune, il soggetto presenta ricorso al Tar Lazio per vedere accertato il proprio diritto di accesso civico e vedere condannato il comune al risarcimento del danno.

L’ente si costituisce in giudizio opponendo le seguenti tesi:

  • l’istanza è reiterativa di altra precedente già respinta, nonché indeterminata in quanto proposta sia in riferimento all’accesso cd. “civico” che all’ordinario diritto di accesso, strumenti diversi e non sovrapponibili tra loro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515);
  • di aver puntualmente adempiuto agli oneri di pubblicità relativamente alle predette delibere attraverso l’iscrizione delle stesse nel registro delle pubblicazioni e la pubblicazione all’albo pretorio comunale;
  • l’inammissibilità della domanda di risarcimento in quanto nei giudizi in materia di accesso non è consentita la proposizione di tale domanda nè la difesa personale ma obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

La sentenza

Il Tar Lazio, Latina, respinge le eccezioni del comune e dichiara il ricorso in parte fondato.

Il giudice amministrativo, in particolare, precisa che, visto il richiamo del richiedente ai diritti assicurati dal D.lgs. n. 33-2013, si tratta di una vera e propria istanza di accesso civico dovendo escludersi che la stessa costituisca una reiterazione della precedente domanda.

Peraltro, nemmeno il riferimento testuale all’ “accesso, visione e estrazione di copia” operato erroneamente dell’interessato, conduce a qualificare l’istanza quale domanda ordinaria di accesso ma, anzi, il comune avrebbe dovuto fin da subito intenderla quale accesso civico vista la richiesta di pubblicazione al proprio sito web.

Ciò posto, ad avviso del Tar, trattandosi di documenti attinenti all’ “organizzazione amministrativa” e al conferimento di incarichi professionali, non vi è dubbio che gli stessi siano soggetti agli obblighi di pubblicazione on line ex D.Lgs. n. 33-2013 e insufficiente il loro inserimento nel registro delle pubblicazioni e la pubblicazione all’albo pretorio.

Di conseguenza il collegio ordina all’amministrazione di pubblicare i documenti richiesti dal ricorrente.

La domanda di risarcimento, invece, essendo del tutto generica, è considerata inammissibile.

La valutazione della sentenza

L’onere di pubblicazione di determinati documenti sui siti istituzionali che grava sugli enti pubblici ex D.Lgs. n. 33-2013 si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere a tali siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione, né identificazione (!).

Solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33-2013, il c.d. accesso civico, consistente in una richiesta, non motivata, di effettuare tale adempimento, e con possibilità, nel caso di inadempienza, di ricorrere al G.A. secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 104-2010.

Diversamente, l’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241-1990, è relativo al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati” i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si rivolge l’accesso, cosicché in funzione di tale interesse l’istanza di accesso deve essere motivata opportunamente.

Secondo la giurisprudenza, le due posizioni vanno pertanto azionate distintamente e la loro commistione e sovrapposizione nello stesso ricorso, conduce all’impossibilità di individuare l’esatta causa petendi determinando l’inammissibilità del ricorso.

Simonetta Fabris


(1) Sull’argomento, in questa Rivista L’istituto dell’accesso civico di G.Panassidi


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