Non esiste alcun automatismo tra la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale e la revoca dell’incarico di RPCT che, anzi, in assenza di specifiche motivazioni, deve proseguire sino alla naturale scadenza del preesistente incarico dirigenziale.

Deliberazione ANAC, 1° febbraio 2017, n. 59

A margine

Nella vicenda, un direttore generale di una società pubblica segnala all’ANAC la revoca del proprio incarico di DG e di RPCT della predetta società, contestandola.

Dal canto suo, la società rende noto che tale revoca è stata disposta dal CdA come conseguenza di una riorganizzazione aziendale che ha comportato il venir meno della figura del DG a seguito dell’istituzione di una nuova divisione interna e della relativa posizione dirigenziale alle dirette dipendenze del nuovo Amministratore delegato. In tal senso, la revoca dell’incarico di DG è motivata come esecuzione di un accordo tra i soci “in quanto figura non più necessaria in ragione dell’istituzione dell’Amministratore Delegato”.

Ad avviso dell’ex DG, tale scelta di riorganizzazione “fittizia” e di revoca dall’incarico di RPCT è da imputarsi invece alle numerose segnalazioni e denunce da questi effettuate agli organi di controllo interni ed esterni della società in un contesto «caratterizzato da episodi di “maladministration” riconducibili a veri e propri “fenomeni corruttivi”» relativi ai rapporti tra i soci pubblici.

Lo stesso fa notare che i membri del nuovo CdA hanno dovuto sottoscrivere, prima della rispettiva nomina, un accordo predisposto dai soci in cui ci si prevedeva la revoca dell’incarico di DG, senza alcuna motivazione espressa nonchè l’obbligo di accettare incondizionatamente tutti i punti dell’accordo sociale, pena la loro decadenza dall’incarico entro tre mesi dalla nomina.

Il nuovo CdA ha quindi proceduto, oltre alla revoca del DG/RPCT, a revocare tutti i ricorsi presentati dalla società nei confronti del socio di minoranza, all’istituzione di una nuova divisione e di una nuova qualifica aziendale, all’attribuzione degli incarichi di RPC e RT ad altro dipendente «già sottoposto a vari procedimenti disciplinari e recentemente sanzionato».

Il tutto al fine di estromettere il precendente DG dall’amministrazione societaria.

Ad avviso dell’ANAC, a fronte di quanto rappresentato e dagli atti prodotti, emerge chiaramente che la revoca del RPCT è priva di motivazione e per ciò stesso illegittima essendo giustificata come conseguenza della revoca dell’incarico dirigenziale già svolto dal soggetto incaricato.

La predetta revoca appare inoltre inopportuna in quanto, in caso di revoca dell’incarico dirigenziale preesistente, non solo la revoca dell’incarico di RPCT non è imposta dalla norma ma, al fine di garantire l’indipendenza e autonomia del RPCT, si auspica la prosecuzione dell’incarico di RPCT fino alla naturale scadenza dell’incarico dirigenziale preesistente.

In proposito si richiama quanto disposto dal PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) sulla «Posizione di indipendenza e di autonomia del RPCT dall’organo di indirizzo» ove viene affermato che, se il RPCT è un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione, la durata dell’incarico di RPCT è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto.

Pertanto la revoca dell’incarico di RPCT, tanto nel caso in cui la revoca dell’incarico di DG sia dovuta ad una riorganizzazione aziendale, quanto nel caso in cui si tratti di modifica dell’incarico conferito, appare ingiustificata proprio perché disposta come conseguenza automatica della prima. Secondo l’ANAC, infatti, non esiste alcun automatismo tra la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale preesistente e la revoca dell’incarico di RPCT che, anzi, in assenza di specifiche motivazioni, deve proseguire sino alla naturale scadenza del previgente incarico dirigenziale rivestito.

Più in particolare, nel caso in esame, la revoca anticipata del RPCT appare:

  • immotivata, posto che la revoca a questi dell’incarico di DG e l’assegnazione ad altro incarico non costituiscono alcun impedimento alla prosecuzione dell’incarico di RPCT;
  • in contrasto con le indicazioni fornite dall’Autorità a tutela della garanzia e indipendenza del RPCT, che prevedono che l’incarico di RPCT prosegua sino alla sua scadenza iniziale, nel caso di specie sino alla scadenza dell’incarico di DG, di durata quinquennale;
  • una misura ritorsiva collegata indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, basata sulle condotte passate di denuncia del RPCT nel suo ruolo di DG e in funzione preventiva delle future azioni che questi potrebbe intraprendere in qualità di RPCT effettivamente indipendente e autonomo dall’organo d’indirizzo, che invece si è voluto strettamente vincolato al volere dell’assemblea dei soci tramite la sottoscrizione di un impegno, da parte degli amministratori;
  • contraria alle indicazioni dell’Autorità secondo cui il RPCT deve svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Pertanto l’ANAC chiede alla società e ai suoi soci il riesame del provvedimento di revoca dell’incarico di RPCT, ex art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere.

di Simonetta Fabris


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