IN POCHE PAROLE….

La sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi.


Tar Lazio, Roma, sez. III bis, decreto 17 dicembre 2021, n. 7394 – Pres. Sapone


Non va sospesa la disposizione del Ministero della istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19 atteso che, in sede di doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.

A margine

Un docente ricorre per l’annullamento di una serie di note del MIUR aventi ad oggetto disposizioni operative sull’applicazione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, circa l’obbligo vaccinale per il personale della scuola chiedendo la previa disapplicazione dell’art. 2 del decreto-legge citato per violazione dei regolamenti CE n. 726/2004, n. 507/2006, e n. 953/2021, della risoluzione n. 2361 del 2021 del consiglio d’Europa, della direttiva 2000/78, dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, degli artt. 3, 20, 21, 35 e 41 della CDFUE, degli artt. 9 e 14 della CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 12 della CEDU, rilevanti ex art. 52 della CDFUE e del considerando 1 della direttiva 2000/78 e/o previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 13, 32, 35, 36, 51, 97 e 117 della costituzione.

Chiede inoltre l’applicazione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..

Il decreto – Il giudice respinge l’istanza di sospensione ex art. 56 fissando la camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

In proposito ricorda che:

  1. i provvedimenti impugnati sono meramente applicativi per quanto concerne l’obbligo vaccinale dei docenti di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, la cui illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti è stata peraltro prospettata nel gravame;
  2. contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;
  3. la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza, in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;
  4. l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
  5. in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 è rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;
  6. la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi;
  7. in ogni caso la posizione sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;
  8. nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.

 

 


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