IN POCHE PAROLE…

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale, articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico, costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.


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Tar Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 23 novembre 2022, n.15616 – Pres. Est. Politi


A margine

Il caso –  Una candidata idonea ad un concorso pubblico, profilo economico, presso una Corte d’appello lamenta il mancato riconoscimento dei due punti previsti dal bando in relazione ad “Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo” per il possesso della “Laurea magistrale – LMG/01 Giurisprudenza” come disposto per i soggetti in possesso di “Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso ricordando il proprio orientamento secondo cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto sono annullati gli atti nella parte in cui riconoscono all’interessata un punteggio sottodimensionato rispetto a quello effettivamente spettante con accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere al riesame della posizione della ricorrente.

Il valore stimato dell’appalto –  Ove il superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

 


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