E’  legittima la deliberazione della Giunta comunale che ha revocato, in autotutela, la precedente deliberazione della concessione ad un privato di un terreno agricolo di proprietà dell’Ente locale, motivando ciò con l’argomento che la deliberazione di concessione non era stata preceduta da una gara.

 Tar Sicilia – Palermo, sez. III, 4 dicembre 2012, n. 2451

 Commento – La sentenza è da condividere. Se il rapporto con il privato era da qualificare come un rapporto locativo, l’obbligo di indire una procedura ad evidenza pubblica derivava dagli articoli 3 r.d. 2440/1923 e 37 r.d. 827/1929, che non sono stati abrogati, né espressamente né tacitamente.

In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che questo rapporto deve essere qualificato come “concessione”, di cui all’articolo 37 del Codice della navigazione, e dal Codice dei contratti.

Ma l’obiezione non sarebbe persuasiva, perché anche in questo caso sarebbe necessario l’esperimento di una procedura comparativa, dato che queste procedure sono ora diretta espressione dei princìpi comunitari.

Tar Sicilia_III_2451_2012


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