In una recente sentenza del Tar Campania – Napoli, sez. II, 7 gennaio 2013 n. 176, i giudici hanno stabilito “che il principio della copertura finanziaria degli atti legislativi ed amministrativi che comportano una spesa pubblica è un principio generale ed inderogabile dell’ordinamento, derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale principio è costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, in relazione alle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime) che prevedevano l’assunzione di interventi comportanti una spesa senza la necessaria copertura finanziaria”.

I corollari che si derivano da questi importanti principi sono numerosi ed interessano direttamente gli Enti locali, perché il principio della inderogabilità della copertura finanziaria è ribadito ed applicato sia dal giudice amministrativo che da quello contabile. Ad esempio, per quanto riguarda le procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici, si è affermato che “il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all’art. 81 Cost., esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria, e ciò al fine di porre al riparo l’interesse pubblico dalla stipula di un contratto che la p.a. non potrebbe fronteggiare per carenza delle risorse finanziarie occorrenti” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 maggio 2012, n. 978; in senso analogo, in materia di revoca di atti di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 29 febbraio 2012, n. 479).

Questi principi valgono anche per l’erogazione dei servizi, per la qualità degli stessi in tempi in cui le risorse sono ridotte, e per la necessità che non vi siano sprechi e sistemi connotati da atti e comportamenti dannosi per la comunità, e vantaggiosi solo per coloro che sono preoccupati del loro “particolare”.

E’ perciò quanto mai necessario l’uso oculato delle risorse, che si traduce anche nella necessità che tutti gli atti amministrativi abbiano la copertura finanziaria. Nei momenti di crisi economica l’ente più vicino al cittadino svolge una funzione importante, è espressione della comunità, e deve funzionare con un uso attento e rigoroso delle risorse pubbliche. Un Comune che utilizza male le risorse pubbliche provoca un danno non solo ai cittadini ma anche all’intera comunità nazionale, ed è sempre valido l’ammonimento di Massimo Severo Giannini che: “Se i Comuni non funzionano, non funziona lo Stato”.

dott. Antonio Capitano


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