Il rispetto del principio della parità di genere non può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politiche-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi

Tar Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 13 dell’8 gennaio 2020Presidente Pasca, relatore Ferrazzoli

Il fatto

Al Sindaco di un piccolo comune viene contestato il mancato rispetto dei principi della parità di genere e della pari opportunità nella nomina delle Giunta comunale, perché composta da tre soggetti di sesso maschile (Sindaco e due Assessori).

Questi principi hanno immediata applicabilità nell’ordinamento, in quanto previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 51, comma 1, cost.

Anche il d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), stabilisce, che “l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività” (art. 1, comma 4).

Mentre il Tuel prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti” (art. 6)

Nel caso di specie, lo Statuto comunale sancisce che “Negli Organi Collegiali del Comune … è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi”.

La sentenza

Il giudice sottolinea che, se, da un lato, è necessario garantire le pari opportunità nell’esercizio delle funzioni politico amministrative, dall’altro, occorre anche assicurare un continuato, ordinato e corretto svolgimento di queste stesse funzioni nel rispetto del principio di democraticità di cui all’art. 1 Cost., e dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Conseguentemente, il rispetto della parità di genere non può determinare un’interruzione dell’esercizio del mandato amministrativo ovvero provocare un ostacolo al suo concreto ed effettivo esplicitarsi.

Pertanto, il principio potrà anche essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti:

L’art. 1 comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 406/2016).

non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte” (Tar Potenza, sez. I, sentenza n. 237/2018).

Nel caso in questione, la popolazione del Comune è costituita da poco più di 1.500 abitanti, ovvero da un corpo elettorale alquanto limitato che rende difficile l’individuazione ed il coinvolgimento di persone di sesso femminile anche nella composizione delle liste.

Il Sindaco ha fornito prova di avere esperito una preventiva e adeguata attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia tra le cittadine non facenti parte del Consiglio.

Il decreto di nomina della Giunta contiene un espresso riferimento a tale istruttoria e alle ragioni sottese alla mancata applicazione del principio per l’indisponibilità a svolgere le funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile.

Correttamente, il Sindaco non ha fatto pubblicare alcun avviso per reclutare una (qualsiasi) cittadina, atteso che la scelta dei componenti la propria Giunta è atto di matrice politica, di natura strettamente fiduciaria, che non può pertanto ricadere su un soggetto qualsiasi, unicamente per questioni attinenti al genere.

Per questa stessa ragione, non può essere tenuta in considerazione la dichiarazione effettuata da alcune elettrici relativamente alla loro disponibilità a ricoprire la carica.

Avendo, pertanto, l’Amministrazione, fatto buon governo delle norme che regolano la materia, il decreto di nomina delle Giunta comunale è ritenuto legittimo e conseguentemente non viene annullato.

Stefania Fabris


Stampa articolo