L’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 4, comma 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110, va ritenuta applicabile a tutte le armi improprie. Tale ampia categoria ricomprende non solo gli oggetti atti ad offendere, ma anche gli “strumenti” da punta e da taglio,  in quanto gli stessi sono solo occasionalmente offensivi per la persona.

CORTE DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale – Sentenza 28 novembre 2012, n. 46264. Pres. Chieffi, Rel. Caprioglio.

Commento: La Corte Suprema, uniformandosi al recente orientamento giurisprudenziale, ha proceduto ad annullare una pronuncia di secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona, che non aveva ritenuto far rientrare nell’attenuante del fatto di lieve entità, il porto in borsetta di un coltello a serramanico, di cui la proprietaria non era stata in grado di fornire appropriate giustificazioni. La Corte d’Appello, con una motivazione disattesa dalla Cassazione, aveva ritenuto che l’attenuante in analisi (di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 110/1975) fosse applicabile alla sola categoria degli oggetti atti ad offendere, sulla base di un’interpretazione restrittiva del termine “oggetto”, considerato non comprensivo degli “strumenti” da punta e da taglio.

In realtà, così come ampiamente chiarito dalla Corte di Cassazione, la categoria delle armi improprie abbraccia nel suo ambito anche tali strumenti, come un coltello a serramanico.  Il termine “oggetto”, utilizzato dal legislatore per l’applicabilità dell’attenuante, è quindi da considerare quale sinonimo di “strumento”. E’ infatti l’offensività occasionale alla persona che caratterizza tutta la categoria delle armi improprie, nel cui ambito il legislatore ricomprende  ambedue i termini di cui al comma  2, del citato articolo. Quindi per il porto in borsetta di un coltello a serramanico, considerato  quale fatto di lieve entità, può essere applicata la sola pena dell’ammenda.

Cassazione_penale_sentenza_46264_2012

 


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