Sulla problematica del rapporto tra le differenti tipologie di licenza di porto di fucile è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno n.557/PAS/U/ 008463/10100.A(1)1 del 20 maggio 2016, che affronta, tra le altre, la questione della validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative.

Circ. Min. Int. 557PAS 20 maggio 2016

Per il porto di fucile è oggi previsto il rilascio di un unico libretto, conforme alle previsioni del D.M. Interno 17 aprile 2003 e valido per caccia o per tiro a volo o per difesa personale.

La licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art.61 Reg. Tulps, un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l’arma oggetto dell’autorizzazione.

Secondo la Suprema Corte, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad esempio, cacciare con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare – però – il ritiro della licenza stessa. Su queste basi si è tradizionalmente argomentato, in dottrina (cfr. Mori), che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni e comporta il (per l’attività venatoria) l’obbligo annuale pagare le tasse di concessione governativa.

Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.

Validità della licenza in caso di mancato pagamento delle tasse di CC.GG.: il parere della dottrina.

Il fatto di non pagare la tassa annuale di concessioni governative non comporta – a giudizio della dottrina (cfr. Mori) – l’inefficacia o invalidità della licenza, ma solo sanzioni amministrative e fiscali se si fa uso dell’arma: da euro 154 ad euro 413 come già stabilito dall’art.6 della legge 21 febbraio 1990 n.36. La licenza, in base a detto orientamento, resterebbe perfettamente valida al fine del porto di fucile.

L’art.31 della vigente normativa sulla caccia (legge n.157 del 1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare il versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa, da € 258 ad € 1.549.

Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale. Da ciò si argomenta (cfr. ancora Mori) che pure in assenza di pagamento delle tasse, il libretto autorizzerebbe comunque a comperare armi, al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta europea, mentre pacifica è la conclusione secondo cui il porto di fucile con licenza priva di pagamento delle tasse di concessioni governative integra non un reato, bensì un illecito amministrativo.

Validità della licenza in caso di mancato pagamento delle tasse di CC.GG.: l’orientamento ministeriale.

Il diverso orientamento ministeriale, espresso nella menzionata circolare del 20 maggio u.s., discende invece dal rilievo per cui “la mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della P.A. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell’autorizzazione definitiva al porto d’armi, rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è stata rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (ad esempio, acquisto di armi e munizioni). A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.641 dispone l’inefficacia degli atti fino a quando non siano corrisposte le dovute tasse“.

Negli stessi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa (nota prot.954.13036/2011 del 27 aprile 2011), precisando, tra l’altro, che l’interessato, qualora sia munito di porto di fucile anche per uso caccia, possa utilizzare tale licenza anche per l’attività di tiro a volo ovvero per l’acquisto di armi, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità. In entrambi i casi rimane quale presupposto di validità ed efficacia l’avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’arti.5 della tariffa allegata al DPR n.641 del 1972 e quantificata annualmente in euro 168, cui deve aggiungersi un’addizionale di euro 5,16.

E’ altresì precisato che con l’entrata in vigore della legge n.39 del 1990 (il cui art.6 ha considerato non più reato il porto di un’arma da caccia con la licenza per la quale sia omesso il pagamento della tassa in argomento), il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. Sez.I, n.01553 del 13 giugno 1990).

Rapporto tra licenza di porto d’arma lunga per uso caccia e per l’esercizio dello sport del tiro a volo.

La posizione dottrinale che tende a considerare comunque valida ed efficace la licenza di porto d’arma per uso caccia (anche nelle ipotesi di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative) almeno per le finalità di acquisto armi ed esercizio del tiro a volo discende dal principio di continenza che si ravvisa nel rapporto tra la licenza per uso caccia e la licenza per l’esercizio dello sport del tiro a volo, ove la prima assorbirebbe, in quanto più ampia, la seconda.

In questo caso, infatti, la dottrina sostiene che il titolo avrebbe comunque valore di licenza di tiro a volo (gratuita) e che anzi in presenza di licenza di caccia non si potrebbe ottenere anche la licenza di tiro a volo, proprio perché già ricompresa nel più ampio titolo autorizzatorio rappresentato dalla licenza per uso caccia.

A sostegno, si richiama anche la prassi per la quale gli uffici, quando rilasciano una licenza per uso caccia a chi è già titolare di una licenza per tiro a volo, provvedono a ritirare il precedente titolo.

Anche su questo punto si registra un differente avviso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si è pronunciato sulla questione se possa consentirsi la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ai sensi della legge 18 giugno 1969 n.323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ai sensi dell’art.42 TULPS.

“Seppure l’interpretazione ermeneutica della richiamata legge n.323 del 1969 – la quale dispone che per l’esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore … rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo – sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella ratio della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza ad hoc che consentisse l’esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l’incompatibilità tra le due licenze quanto piuttosto esonerare dall’obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso della licenza di porto d’arma lunga (per uso caccia o per difesa personale).

Del resto – prosegue il chiarimento ministeriale – va pure considerato che nella tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972 n.641 (titolo II, art.5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima (6 anni dalla data del rilascio), è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di concessioni governative solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia.

Se ne deduce la possibilità di “essere titolari, contemporaneamente, della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (ai sensi della legge 18 giugno 1969 n.323) e di quella di porto di fucile per uso caccia (art.42 TULPS), senza che la titolarità di quest’ultima licenza – in corso di validità solo a seguito del pagamento delle previste tasse di cc.gg. – debba comportare anche il ritiro dell’altro titolo”.

Considerazioni conclusive.

Questo nuovo indirizzo sembra disattendere, sul piano contenutistico ed interpretativo, l’originario dettato normativo della legge del 1969, che invece consolidava la connotazione di assorbimento della licenza più significativa – appunto, licenza per uso caccia o per difesa personale – e rendeva non solo non obbligatorio, ma anche non possibile richiedere una licenza di portata inferiore quando già se ne possedeva una di portata, per così dire, più estesa. Si riporta, a conferma, l’enunciato dell’articolo unico della 18 giugno 1969, n. 323: “Per l’esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del Questore, ferma restando l’osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell’interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza“.

L’orientamento adottato rende possibile il contestuale possesso di differenti titoli di licenza (per uso caccia e per tiro a volo), con effetti facilmente immaginabili in ordine all’incremento esponenziale di richieste di licenze per tiro a volo (perché esenti dalle tasse di concessione governativa) da parte di chi è già titolare di licenza per uso caccia e che non ritiene di dover corrispondere ogni anno la tassa per l’esercizio venatorio, pur volendo tuttavia conservare i benefici derivanti dal possesso di un titolo ‘valido’.

Si determina, inoltre, una duplicazione dei titoli che verranno richiesti (e rinnovati) e che all’uopo andranno congiuntamente ritirati nel caso del venir meno delle condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio (si pensi ad un eventuale ritiro cautelare delle armi ex art.39 TULPS).

Infine, la soluzione prescelta non sembra destinata a realizzare la finalità verosimilmente sottesa al chiarimento formulato (nella specie, indurre al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa coloro che intendono comunque utilizzare la licenza di porto di fucile uso caccia per altre finalità, come l’acquisto di munizioni ovvero il tiro a volo), ma potrebbe determinare una proliferazione di titoli autorizzatori in materia di armi, posto che verosimilmente l’interessato richiederà congiuntamente il rilascio/rinnovo di entrambe le licenze (uso caccia e tiro a volo).


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