Sono ‘locali’ di pubblico spettacolo tutti i luoghi, all’aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento (cfr. circolare Min.Int. n.16 del 15 febbraio 1951 e D.M. 19 agosto 1996 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).

La disciplina – (DL 8 agosto 2013, n.91) – Fermo restando quanto specificato nell’art.8 bis del d.l. 8 agosto 2013 n.91 (recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito con legge di conversione 7 ottobre 2013 n.112, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la ‘misura’ dell’evento o la quantità di attrazioni al di sopra delle quali l’allestimento è soggetto al regime di cui all’art.68 TULPS e alle verifiche della competente commissione di vigilanza, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Ad esempio, la capienza può essere stabilita sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell’area destinata all’allestimento (v. anche circ. Min.Int. n.17082/114 del 1 dicembre 2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici).

È stato richiesto il parere del Dipartimento della P.S. – Ufficio per l’Amministrazione Generale in merito all’obbligatorietà o meno nonché all’ampiezza delle verifiche delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all’aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell’ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione, cui è stato dato esito con circ. Min.Int. n.557/PAS/U/ 005089/13500A(8) del 14 marzo 2013 114.04/0008090 del 20 marzo 2013, viene posta:

– sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo partecipazione di pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo,

– sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 e oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano la nozione di “parco di divertimento”, per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all’art.68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell’art.142 Reg. TULPS.

Parco di intrattenimento –  La nozione di “parco di intrattenimento”, in effetti, pur non avendo una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupporre in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad esempio in una piazza o in giardini comunali), non delimitati, con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all’art.68 TULPS, ma a quello previsti per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all’art.69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo del D.M. 18 maggio 2007.

Art.69 TULPS . Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti i quali, benché privi dei requisiti di “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e dell’entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è necessaria la licenza di cui all’art.68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

Feste da ballo – (art.68 TULPS) – Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

  • Art. 71 TULPS – Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Sospensione e revoca –  (art.140 regolamento TULPS) Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all’art. 68 della Legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all’altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Commissione di vigilanza – In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell’evento nel cui ambito sono collocati, l’allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l’allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall’elenco di cui all’art.4 della legge n.337 del 1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un’area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all’aperto, ben possono costituire “locali di pubblico spettacolo”, soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli ‘allestimenti temporanei’ di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell’ultimo comma dell’art.141 Reg. TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è innanzitutto il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l’allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, dell’idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all’Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la ‘regolarità’ di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art.69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le ‘attività esistenti’, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell’attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l’impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

L’autorizzazione alla realizzazione di un locale di pubblico spettacolo e trattenimenti vari presuppone l’approvazione del relativo progetto ai sensi dell’art.80 TULPS, mentre la competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è limitata all’aspetto della sicurezza antincendi.

L’ apertura di teatri – art.80 TULPS. L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

La “licenza di esercizio” per l’attività da esercitare nei locali di cui trattasi, come si deduce dall’art.12 lett. e) della legge 13 maggio 1961 n.469, richiede il preventivo nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. e, pertanto, a lavori ultimati, il soggetto interessato dovrà richiedere al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il sopralluogo di verifica per il rilascio del “certificato di prevenzione incendi” ai sensi dell’art.4 della legge 26 luglio 1965 n.966, nonché del d.m. n.1793 del 27 settembre 1965, del d.lgs. 8 marzo 2006 n.139 e del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.

Il Certificato Prevenzione Incendi non potrà essere rilasciato prima che sia stata verificata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza: infatti, il CPI costituisce un ulteriore requisito distinto dal parere di agibilità espresso dalla Commissione di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.

 Il certificato di prevenzione incendi (art.16 d.lgs. n.139/2006) Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

  1. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
  2. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21.
  3. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
  4. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
  5. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.
  7. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L’art.19 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (recante “attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975 n.382”), da leggersi in rapporto all’art.80 TULPS, ha attribuito ai Comuni la funzione di concedere la licenza di agibilità per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, con verifica mediante una commissione tecnica della solidità e della sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Tale licenza ha la stessa funzione di quella di cui agli artt.68 e 69 TULPS. in quanto mira a verificare le condizioni di solidità e sicurezza e si riferisce al solo uso richiesto: per un utilizzo diverso occorre premunirsi di altra licenza. L’inosservanza di tale norma è punita ai sensi dell’art.681 c.p..

Art.141  (regolamento TULPS)

Per l’applicazione dell’articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o, nell’albo degli architetti o, nell’albo dei periti industriali o, nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.

Art.141-bis  (regolamento TULPS)

Salvo quanto previsto dall’articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e’ comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art.142 (regolamento TULPS)

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell’articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

e) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all’ufficio o comando di polizia competente per territorio e l’ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell’articolo 141-bis.

Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall’ottavo comma dell’articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all’articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l’integrazione di cui all’articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Art.143  (regolamento TULPS)

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l’approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n.1946.

Art.144  (regolamento TULPS)

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’autorità o dall’interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell’art.141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

Art.145  (regolamento TULPS)

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l’esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Le commissioni di vigilanza hanno i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo, e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Con le modifiche apportate dal D.P.R. 6 novembre 2012 n.293 all’art.141 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 (Reg. TULPS) è intervenuta una prima semplificazione in ragione della quale per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone non è più prevista come obbligatoria la visita sul luogo della commissione di vigilanza, risultando sufficiente la presentazione di documentazione tecnica.

Con legge 7 ottobre 2013 n.112, recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 8 agosto 2013 n.91 (recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), sono stati modificati gli artt.68, 69 e 71, sostituendo la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) all’ottenimento della licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento per “eventi fino ad un massimo di 200 persone”. Questo intervento legislativo e la correlata semplificazione amministrativa rendono di fatto autocertificabili, non solo in assenza della commissione (come peraltro già previsto dal d.l. n.29 del 2012), ma anche della presentazione della documentazione tecnica, persino le attività di spettacolo o trattenimento esercitate in forma imprenditoriale ed a scopo di lucro se inferiori a 200 persone (ora non più legate alla capienza complessiva del locale, bensì al numero effettivo dei partecipanti).

Le indicazioni fornite il 14 marzo 2013 dal competente ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale, prescindono dalle problematiche – che interessano le commissioni provinciali di vigilanza – connesse all’applicazione dell’art.12 co.20 del d.l. n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012, ai sensi del quale: “a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”.

Come evidenziato nella nota n.155005/20 del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2013, la disposizione indicata coinvolge un consistente numero di organismi costituiti sia presso uffici centrali che periferici e pone problemi interpretativi complessi, che riguardano l’esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, l’ambito di applicazione soggettivo della norma, l’individuazione degli uffici destinatari delle competenze e le modalità del loro esercizio.

Per tali ragioni è stata formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento, tra le altre, alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.


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