Il Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha profondamente innovato non solo la disciplina normativa della prevenzione, ma la stessa cultura della sicurezza.

Il precedente sistema legislativo di cui al Decreto n. 626/1994 era sostanzialmente un sistema di regole obbligatorie, con sanzioni previste in caso di inadempimento.

Il nuovo Testo Unico, invece, si basa su un approccio tutto organizzativo e gestionale al problema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto vuole promuovere un sistema aziendale di sicurezza orientato non solo al rispetto delle specifiche normative, ma anche all’adozione con flessibilità operativa di misure organizzative e gestionali idonee alla prevenzione, che la migliorano grazie alle scelte e decisioni volontarie del management: può considerarsi Impresa etica quella che, consapevole della propria responsabilità sociale, realizza un rispetto sostanziale e non solo formale delle misure di prevenzione e protezione e ricerca nell’organizzazione e gestione del lavoro gli standard di sicurezza più elevati possibile alla luce non solo degli obblighi di legge, ma anche dell’esperienza, della tecnica, della saggia e consapevole prudenza.

Il Testo Unico Sicurezza n. 81/2008 richiama continuamente i principi di responsabilità sociale, anche con riferimento ai finanziamenti (art. 11, comma 5).

Pertanto, occorre dare impulso a tutti gli strumenti organizzativi, sia a quelli obbligatori sia a quelli volontari, propri dell’Impresa che vuole darsi uno sviluppo etico in sicurezza:

  • formazione continua di tutti i soggetti interessati, monitoraggio e informazione, consulenza specializzata;
  • buone prassi, quali soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente;
  • linee guida, quali atti di indirizzo e coordinamento elaborati da Enti pubblici e applicati dall’Azienda, con particolare riferimento alle Società partecipate degli Enti locali.

Come è stato osservato anche da famosi economisti, nell’Ente e nell’Impresa etica, cioè nei soggetti consapevoli anche della loro responsabilità sociale, i costi sostenuti per la migliore sicurezza rappresentano un investimento e un elemento strategico di produttività, essendo dimostrato che la produttività aumenta con l’aumentare della sicurezza.

Inoltre, conseguenza giuridica rilevante è l’efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa, penale e civile: l’azienda che ha saputo darsi un valido modello di organizzazione e gestione e un idoneo organismo di vigilanza con compiti di monitoraggio, verifica e proposte circa le misure di sicurezza è esonerata in caso di infortunio o malattia professionale da ogni responsabilità, a norma dell’art. 6,  comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 e dell’art. 30 del T.U. n. 81/2008.

L’esperienza insegna che le pesanti responsabilità civili, amministrative e penali previste dalle vigenti norme e in particolare dal D.Lgs. n. 231/2001 vanno a sanzionare nella giurisprudenza esclusivamente le società e le aziende che non hanno saputo o voluto darsi un valido modello di organizzazione e gestione della sicurezza, di cui la parte fondamentale è costituita dalla formazione continua e dalla consulenza di veri esperti specializzati.

Avremo modo in seguito di tornare su questi temi di grande rilevanza e attualità.

 Lucio Di Giorgio*

* Avvocato


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