Cambia il volto del DURC (Documento Unitario di Regolarità Contributiva), il noto certificato che attesta la regolarità contributiva delle imprese.  A stabilirlo è il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 21 agosto 2013, n. 98, più riconoscibile come “Decreto del fare” che mira a rilanciare l’economia attraverso la semplificazione della normativa che disciplina la materia degli appalti. In quest’ottica viene novellato il codice degli appalti disciplinato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 , n. 163.

Innanzitutto, nell’intento di semplificare, il legislatore introduce la norma secondo la quale, in caso di lavori privati di manutenzione di natura edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC.

Quattro le novità di rilievo in tema di DURC: l’acquisizione, la validità, l’utilizzo, i casi di inadempienza. A precisare la materia interviene anche la circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro.

Circa l’acquisizione del DURC essa avviene in via telematica, su iniziativa delle stazioni appaltanti che la ricavano dalle Casse Edili competenti. Nel caso di lavori pubblici si applica la procedura non solo per l’appaltatore, ma anche per tutti i subappaltatori.

Circa la validità del DURC esso vale 120 giorni (anziché 90, come in precedenza) e decorre dalla data della sua emissione.  La validità del DURC si riferisce esclusivamente alla data di emissione e non già anche allo scopo del suo rilascio, come succedeva in precedenza. In tema di validità del DURC è intervenuta la circolare del Ministero del  Lavoro n. 36/2013 che ha chiarito che la decorrenza dei 120 giorni è operante a partire dal giorno 21 agosto 2013, data dell’entrata in vigore della legge.

Circa l’utilizzo del DURC esso, oltre a consentire la partecipazione a gare differenti da quello per cui è stato richiesto in origine, può essere utilizzato per la partecipazione a differenti appalti.

In ogni caso la Pubblica Amministrazione deve richiedere il DURC in differenti momenti. Il DURC deve essere richiesto al momento della verifica dell’autocertificazione di regolarità contributiva dichiarata dall’impresa per la gara; il DURC deve essere richiesto alla stipula del contratto ed in occasione delle fasi legate al pagamento o allo stato di avanzamento dei lavori per il rilascio del collaudo e per l’autorizzazione al subappalto. Dopo la stipula del contratto le stazioni appaltanti devono acquisire il DURC ogni 120 giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

Circa i casi di inadempienza si segnala che un’impresa in possesso di un DURC irregolare deve essere avvertita dalla Cassa Edile competente tramite PEC con la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Tra le novità vi è anche quella (molto utile per gli operatori economici con ingenti somme esposte a rischio nel corso dell’attività di impresa) di poter compensare i debiti contributivi con i crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Lorenzo Camarda

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