La giurisdizione della Corte dei conti sugli atti compiuti dagli organi di società partecipate da enti pubblici può essere riconosciuta per le sole società in house providing

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 7824 del 14 aprile 2020 – Primo presidente f.f. Curzio, relatore Scarano

A margine

La procura regionale della Corte dei Conti per la Campania cita in giudizio alcuni dirigenti di una società a totale capitale pubblico che gestisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile nonché il servizio fognario e depurativo di alcuni enti locali, in ragione dell’omessa riscossione di canoni idrici dal 2008 al 2012.

Gli imputati propongono ricorso in Cassazione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello contabile.

Ad essere contestata è la mancanza, in capo alla società, dei requisiti caratterizzanti il modello in house, i quali sarebbero acquisiti, solo in parte, in occasione di una modifica statutaria nel 2010.

In particolare, lo statuto societario difetterebbe di previsioni sul diritto di veto, sulle modalità di esplicazione del controllo analogo, nonché della clausola secondo cui oltre l’80% del fatturato deve essere conseguito nello svolgimento di compiti affidati dai soci pubblici.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione ritiene fondati i ricorsi e li accoglie.

Questo perché, se, da un lato, la società possiede tutti i requisiti per essere considerata in house, dall’altro, lo statuto che consacra tali requisiti è entrato in vigore solo nel 2010 (1).

Pertanto, nel 2008, nel 2009, e per parte del 2010, la società non poteva dirsi soggetta ad un controllo da parte dei soci, analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri uffici.

Ne consegue che la giurisdizione della Corte dei conti sugli atti compiuti dai dirigenti della società può essere riconosciuta solo a partire da quell’anno, non rilevando comunque la mancata operatività della prevista Commissione di controllo, entrata in funzione solo nel 2014.

La Cassazione sottolinea infatti che:

  • la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house, che costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei Conti per i danni cagionali dagli organi sociali al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito (cfr. Cass., Sez. Un., 28/6/2018, n. 17188);
  • la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing;
  • tali requisiti devono risultare da precise disposizioni statutarie, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto, essendo essenziale che il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. siano resi manifesti nei rapporti interni ed esterni (cfr. Cass., Sez. Un., 21/6/2019, n. 16741 e 11/9/2019, n. 22712).

La giurisdizione della Corte dei conti va pertanto dichiarata solo a partire dalle modifiche statutarie del 2010, introduttive della Commissione assembleare di controllo.

 

Stefania Fabris

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(1) Lo statuto sociale, in vigore dal 2010, prevede che:

a) la società – a totale capitale pubblico – è soggetta alla direzione e coordinamento dei soci enti locali;

b) il relativo capitale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da enti locali con divieto di apertura a capitali privati;

c) la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell’oggetto sociale prevalentemente per conto degli enti locali soci;

d) alcuni atti della società vanno sottoposti alla “preventiva autorizzazione della assemblea”;

e) la presenza di una Commissione assembleare di controllo (istituita con delibera assembleare nel 2010, che ha prodotto i suoi primi atti solo a partire dal 2014).


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