IN POCHE PAROLE

Il confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è tracciato dalla notifica della cartella esattoriale.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394, Pres. Antinio Manna, Rel. Roberto Giovanni Conti

La linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.


A margine

L’oggetto dell’ordinanza annotata riguarda la giurisdizione in merito all’intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella di pagamento per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec.

Sulla questione il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio.

Anche il TAR Calabria, con ordinanza 13 maggio 2021, n.974, declinava la propria giurisdizione e sollevava  conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, rilevando che la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario.

La sentenza

La Cassazione ha risolto la questione del conflitto negativo di attribuzione dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.

Gli Ermellini hanno ripreso, quindi, la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite formatasi nel 2020, che  avevano fissato la stessa linea di discrimine fra le due giurisdizioni.

In particolare,  la Cassazione (Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822) decideva che la cognizione è devoluta:

– al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa;

– al giudice ordinario per la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata

Nell’ordinanza in esame, come nella precedente decisione 7822/2020, le Sezioni Unite valorizzano la sentenza della Corte Costituzionale del 2018, che, con una pronuncia additiva, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett.ra a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva che, «nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile» (Corte cost. sentenza 17 aprile – 31 maggio 2018, n. 114).

Il principio di diritto

In conclusione, le Sezioni unite nell’ordinanza del 2022 confermano il seguente principio di diritto:

«Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento,  se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione:

(i) delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione);

(ii) dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)».


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