Le proroghe di diversi termini fiscali, prevista dall’art. 157 del decreto – legge 13 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL “rilancio) per far fronte alla carenza di liquidità delle imprese e dei lavoratori, costerà all’erario 205 milioni in termini di  minori entrate per il 2020, cui si prevede di far fronte con le misure finanziarie  previste dall’art. 265 dello stesso decreto.

Il minor gettito è dovuto alla sospensione delle notifiche non solo di atti di accertamento, sanzioni e recupero di crediti di imposta, ma anche dell’invio delle comunicazioni degli avvisi bonari, accordata con la finalità di evitare che durante questo periodo emergenziale e di carenza di liquidità, si concentri un elevato numero di notifiche di atti impositivi e di avvisi con le correlate richieste di pagamento.

Si ricorda che il decreto, che consta di ben 266 articoli e di sette Allegati,  è approdato alla Camera il 19 maggio 2020 per la conversione in legge (AC 2500)

Stop alle notifiche per il 2020 – Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1 D.L. n. 18 del 2020,  scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 ma sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

La proroga opera in deroga all’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, secondo cui “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati” (disposizione che ad oggi ha subito circa 29 deroghe).

Avvisi bonari – Sempre dall’8 marzo il Fisco non procede agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, che saranno inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021:

  • comunicazioni degli esiti delle liquidazioni relativi alla dichiarazione dell’anno precedente e degli esiti del controllo automatizzato (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73);
  • comunicazioni dei controlli automatici eseguiti (art. 54-bis DPR 633 del 1972);
  • gli inviti relativi alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A effettuate dai soggetti passivi (art. 21-bis L. 78/2010);
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.

Cartelle di pagamento –  I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

  1. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione conseguenti ai controlli formai e automatizzati;
  2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute;
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.

Con riferimento agli notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Con riferimento alle comunicazioni inviate nel 2021 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Il direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare le modalità di applicazione dell’articolo in esame.

Altre misure fiscali – Per completezza, si ricorda che il D.L.34 è ricco di altre misure fiscali,  quali l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento –  dell’acconto dell’IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni; la soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123); la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020); un credito d’imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art. 120; un nuovo  credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125); il versamento dei tributi e contributi sospesi in un’unica soluzione al 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127)


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