Fra gli ultimissimi provvedimenti del 2012, la Regione Veneto ha approvato la legge n. 55 (1) per disciplinare le procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, di cui al d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Questo intervento trova il suo fondamento nell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, disposizione che affida alla Regione, fra le varie materie di competenza concorrente, il compito di legiferare in particolare in tema di governo del territorio oltre che di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e quindi a disciplinare i procedimenti e definire le competenze di ciascun ente territoriale riguardanti le dinamiche di trasformazione del suolo.

Scopo della Legge n. 55, così come indicato dall’articolo 1 della stessa, è quello di introdurre nuove disposizioni volte a semplificare, rielaborando in modo più dettagliato e organico, le procedure gestite dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al d.P.R. n. 160/2010, riguardanti, in particolare, quelle aventi rilevanza in materia urbanistica. Si tratta di un intervento legislativo che tiene conto sia della prospettiva della pubblica amministrazione, chiamata a governare gli interventi di sviluppo economico e di trasformazione urbanistica, sia dalla prospettiva delle imprese, interessate a percorsi autorizzatori necessari per modifiche o ampliamenti aziendali.

Ma l’intento più rilevante di tale intervento legislativo regionale è proprio quello di reagire all’eccessivo ricorso da parte dei comuni della regione Veneto alla procedura contenuta all’art. 48, comma 7 bis 2, della legge regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”(comma abrogato dall’art. 8 della nuova legge regionale n. 55 del 2012) che prevedeva la possibilità di inserire la procedura semplificata gestita tramite lo Sportello Unico fra le modalità per apportare varianti al piano regolatore comunale alle quali potevano ricorrere, entro il 31 dicembre 2012, i Comuni non ancora dotati di PAT. Tutto ciò in deroga a quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo che invece sancisce il divieto per i Comuni di adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente fino all’approvazione del primo piano di assestamento territoriale (PAT).

Si ricorda che il piano di assetto territoriale è quello strumento di pianificazione che, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2004, “delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idromorfologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale”, e che contiene le disposizioni strutturali del piano regolatore comunale.

Al PAT spetterebbe inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1. lettera n) della legge regionale n. 11 del 2004, il compito di dettare i criteri per l’applicazione della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, in relazione alle specificità territoriali del comune, mentre la Giunta Regionale deve predisporre ai sensi dell’art. 46, comma 2, “atti di indirizzo e coordinamento” per l’elaborazione dei suddetti criteri.

Partendo da queste premesse, la legge n. 55 del 31 dicembre del 2012, non solo introduce una semplificazione per le procedure urbanistiche ed edilizie che passano attraverso lo Sportello unico, ma coglie l’occasione per disciplinare anche altre misure in materia di urbanistica, edilizia residenziale pubblica e di mobilità.

In particolare, le novità introdotte possono essere così riassunte:

a) Nel capo I vengono individuate tre diverse fattispecie di “interventi di edilizia produttiva”: quelli che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2), quelli ammessi in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3) e quelli che costituiscono variante allo strumento urbanistico generale (art. 4).

Per i primi, tassativamente indicati all’art. 2 (ampliamento attività produttive ai fini dell’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie fino al 50% della superficie esistente e non oltre 100 mq; modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico), si applica la procedura indicata dall’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010. Si tratta del procedimento unico svolto dal SUAP, che può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate e che si conclude, qualora ci siano le condizioni legislativamente richieste, con il rilascio del titolo autorizzativo.

Gli interventi invece ammessi in deroga allo strumento urbanistico generale, in particolare gli ampliamenti di attività produttive in zona impropria entro il limite massimo dell’80% dell’esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq, sono soggetti, oltre che alla suddetta procedura di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, anche al parere del consiglio comunale dell’amministrazione procedente, che ne valuta la ricaduta e l’impatto sul territorio e rispetto al proprio strumento urbanistico. Tale parere deve essere emesso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizio o dell’istruttoria del responsabile SUAP.

Per la terza fattispecie – che invece determina una vera e propria variante agli strumenti urbanistici vigenti – l’art. 4 prevede una procedura semplificata con modalità e tempi certi per l’approvazione. In questo caso, la legge regionale rimanda all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, disposizione che, nei casi in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, consente all’interessato di richiedere al responsabile del SUAP la convocazione di una conferenza di servizi volta ad addivenire alla variante dello strumento urbanistico. Rispetto alla disciplina statale, la legge regionale introduce un termine ridotto di trenta giorni dalla richiesta della parte interessata entro il quale il responsabile può provvedere alla convocazione. Vengono fissati anche 30 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni in seguito a deposito della determinazione della conferenza di servizio, perché il consiglio comunale deliberi sulla variante, dandone poi comunicazione al responsabile del SUAP per la conclusione del procedimento.

Il settimo comma dell’art. 4 stabilisce anche che la variante decade se, entro sedici mesi dalla pubblicazione, i lavori non vengano iniziati.

b) Per gli interventi di edilizia produttiva di cui agli artt. 3 e 4 la legge regionale impone la stipula di una convezione tra comune e imprenditori interessati, preliminare alla realizzazione degli stessi. Tale convenzione definisce le modalità e i criteri di intervento, mentre per gli interventi in variante ai piani urbanistici introduce un vincolo di due anni di non frazionamento e non mutamento di destinazione d’uso degli edifici produttivi per i quali la deroga allo strumento urbanistico è stata concessa. Viene inoltre istituito a cura del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari

c) In materia urbanistica, invece, l’art. 9 estende la deroga del comma 3 bis dell’art. 44 della legge regionale n. 11/2004, in tema di edificabilità, agli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, anche per coloro i quali risultino ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’istituto per i servizi per il mercato agricolo alimentare, nel caso in cui l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura certifichi l’esistenza di un piano aziendale con le caratteristiche previste dal comma 3 del summenzionato articolo.

d) L’art. 11 introduce il comma 7 septies all’art. 48 della legge regionale n. 11 del 2004, il quale prevede una nuova ipotesi di variante allo strumento urbanistico generale, che potrà essere consentita fino all’approvazione del primo PAT, per permettere ai comuni di dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio e le eventuali aree che trovavano nello strumento urbanistico generale una disciplina a queste connesse. L’art. 12 stabilisce invece che le deroghe al divieto di ricorrere a varianti al Piano regolatore generale, sono consentite fino all’approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

e) In tema di edilizia residenziale pubblica vengono estesi i requisiti di accesso previsti dall’art. 2 della legge regionale n. 10 del 1996, in adeguamento alla direttiva europea 2003/109/CE, ai cittadini di Stati Europei regolarmente soggiornanti in Italia, ai titolari di permesso di soggiorno CE, ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato.

f) Novità anche in tema di mobilità, in quanto si prevede la possibilità di ottenere l’esonero dall’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dalla legge regionale del 30 ottobre 1998, n. 25, in caso di impossibilità al momento del controllo di esibire il titolo, dimostrando entro i successivi dieci giorni il possesso dell’abbonamento presso qualunque biglietteria o procedure di informatizzazione individuate dal gestore del servizio.

g) Quanto al commercio itinerante invece l’art. 16 introduce il divieto per l’operatore di essere titolare del nullaosta al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime in più di un comune e ne definisce il termine e le condizioni di validità.

Simonetta Campanale*

* Dottoranda in diritto europeo dei contratti presso l’Università degli studi Ca Foscari di Venezia

(1) Legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012, in BUR n. 110 del 31 dicembre 2012, ad oggetto “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante“. http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=244898&tipoAtto=11&storico=False


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