E’ illegittimo il provvedimento di rigetto del permesso a costruire un immobile da destinare ad abitazione, emesso in assenza della comunicazione di “preavviso di rigetto” di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990.

TAR Latina, sez.I, 28-ottobre-2013 n.809, Pres. F.Corsaro,  Est. P. De Berardinis

Il caso

Un Comune rigetta la domanda di permesso a costruire di un fabbricato a civile abitazione senza comunicare all’interessato il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della legge n. 241 del 1990. Il rigetto è motivato con la mancanza nella zona interessata del previsto piano attuativo

La sentenza

Con la sentenza annotata, il TAR Lazio ritiene che il provvedimento di diniego della domanda di permesso di costruire sia illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241, che obbliga a preavvisare l’interessato dei motivi del rigetto della domanda con assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare eventuali sue osservazioni, e lo annulla.

Come noto, tale avviso non si limita ad informare il soggetto interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza proposta, ma consente al privato di presentare, nel termine di 10 gg., osservazioni scritte o elementi documentali utili a controdedurre rispetto all’Amministrazione e, dunque, a perorare l’interesse e le ragioni che sottendono all’istanza presentata.

Proprio a tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare che scopo dell’istituto del “preavviso di rigetto” è quello di “far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da queste assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni (fattuali e giuridiche) dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo (C.d.S., Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111)”.

In tal modo si assolve altresì – oltre che alla finalità di garantire autentica effettività al diritto al contraddittorio – anche alla necessità di dare attuazione ai principi di buon andamento, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa (artt. 96 Cost. e 2 e 6 della l. 241/1991), nonchè di ridurre il contenzioso, favorendo la composizione dei conflitti in sede procedimentale.

Rileva infine il Collegio laziale che la necessità di comunicare il preavviso di rigetto non può considerarsi soddisfatta nemmeno a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990: tale comunicazione, infatti, è un atto anteriore rispetto al preavviso di rigetto che, in quanto tale, non può comunicare l’esito del procedimento amministrativo, limitandosi piuttosto a comunicarne il suo inizio al soggetto interessato.

 


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