Ultimamente le pagine dei giornali e le notizie nei tg hanno come tema principale il cosiddetto Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro licenziata dal Senato e ora all’esame della Camera. Quando si parla di tale legge, tutti i riflettori sono puntati sul tema dell’articolo 18, del reintegro, dei licenziamenti, degli ammortizzatori, dei nuovi contratti. In realtà, questi non sono gli unici temi trattati nel piano di riforme del governo Renzi, infatti esistono dei riferimenti anche sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il maxiemendamento è composto da un articolo relativo alle “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Questi sono alcuni commi dell’articolo 1 che potrebbero avere conseguenze sulla normativa sulla sicurezza:
(…)
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
(…)
i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
(…)
Ovviamente quando si parla di semplificazione, nel mondo della sicurezza sul lavoro, bisogna sempre prestare molta attenzione. E’ infatti indispensabile non confondere il termine semplificazione, con il termine sgravio di obblighi fondamentali a favore di qualche categoria. Bisogna sempre ricordare che la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza, e non rientra nei temi da dover “tagliare”, ma piuttosto in quelli da migliorare. Prima di agire bisognerebbe guardare e studiare attentamente i dati infortunistici e di malattia professionale degli ultimi anni, nonché vedere i costi della non sicurezza spesi. Le riforme devono quindi essere un aiuto sia per gli imprenditori, che per i lavoratori, senza però andare a creare ripercussioni nella sicurezza dei luoghi di lavoro, ripercussioni che chiaramente non dipendono tanto dal Jobs Act in sé, quanto dai decreti attuativi con i quali il governo disegnerà in futuro la riforma del Lavoro dopo il probabile via libera definitivo della Camera.
Con il Jibs Act si ha una delega che potenzialmente permette di poter cambiare radicalmente il decreto legislativo n. 81 del 2008. Perché questa delega è una delega aperta che parla sì di semplificazione della materia di salute e sicurezza, ma proprio perché così aperta, fa preoccupare che possa essere posta in mano a mire che non siano quelle di andare a modificare o migliorare, ma a smantellare il sistema; come tante volte è successo con il decreto 106/2009, che è stato arginato, o il Decreto Fare che ha creato non pochi problemi sull’articolato del D. Lgs. 81/08.
Sicuramente l’attuale quadro legislativo può essere migliorato, come ad esempio nella classificazione del rischio delle attività, che ora è diverso per tipologia di obbligo, o nella figura dell’RLS e dell’RLST che viene previsto ma che in realtà non svolge le funzioni previste per l’RLS, o nei requisiti dei docenti che dovrebbero essere uniformati per tutti i corsi. Quindi sicuramente ci sono aspetti da migliorare, aspetti anche burocratici, puntando ad una sicurezza reale, con meno carta e più fatti. Però spesso queste semplificazioni, soprattutto se portate avanti da persone non esperte in materia o portatrici di interessi, non fanno altro che aumentare la complessità degli obblighi e soprattutto non portano un miglioramento formale della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Le cosiddette semplificazioni dovrebbero quindi andare non tanto a togliere obblighi ma bensì a creare chiarezza in alcune situazioni ad oggi poco chiare o interpretabili, o a regolarizzare alcune situazioni. La semplificazione deve fare chiarezza, che non vuol dire smantellare le tutele, che non vuol dire togliere quelli che sono i documenti fondamentali.


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