La Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti si è espressa in merito alla problematica relativa all’incompatibilità del revisore dei conti di un ente locale, al quale venga conferito un incarico da una società partecipata (da detto ente). Viene altresì chiesto mediante quali modalità sia possibile superare l’eventuale incompatibilità.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 12 luglio 2013, n. 176 – Pres.Iafolla; Rel. Dimita.

Sezione_controllo_Veneto_176_2013

La deliberazione

La richiesta di parere ha ad oggetto il caso in cui il revisore dei conti di un ente locale ricopra altresì l’incarico di Presidente del collegio sindacale incaricato della revisione contabile di una società  a capitale interamente pubblico, partecipata al 37,24% dal comune in analisi. Con la richiesta di parere viene domandato, altresì,  se l’eventuale incompatibilità possa essere superata mediante rimessione, da parte dell’interessato, di uno dei due incarichi.

La Sezione veneta richiama l’art. 236, 1° comma, del t.u.e.l., il quale estende ai revisori contabili degli enti locali le cause di ineleggibilità (e decadenza) previste per i sindaci delle società dall’art. 2399 del c. civ. (ed, in particolare, l’ineleggibilità per i soggetti legati a società controllate, o controllanti, da un rapporto di natura patrimoniale che ne comprometta l’indipendenza), nonché il successivo  3° comma del medesimo art. 236, in forza del quale i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi presso organismi o istituzioni controllati dall’ente locale.

Dal quadro normativo viene desunto il divieto categorico, per il revisore dei conti dell’ente locale, di assumere qualsivoglia incarico per conto di organismi controllati dall’ente locale, senza che residui alcuno spazio per valutazioni in merito alla tipologia dell’incarico e all’effettiva possibile coesistenza del ruolo di revisore nel soggetto controllante ed in quello  controllato. Il divieto, come evidenziato dal giudice contabile, vige solo per gli incarichi assunti presso soggetti i quali, a seguito di un accertamento rigoroso (nel caso specifico di competenza del Comune istante), risultino controllati (o vigilati o dipendenti) dall’ente locale; ciò sulla base di quanto stabilito dall’art, 2359 del c. civ. rubricato “società controllate e società collegate” (quindi, in virtù di una partecipazione totalitaria, o di controllo, o in presenza di un controllo c.d. contrattuale).

In merito al secondo quesito, il Collegio veneto evidenzia che all’eventuale accertata coesistenza dei due ruoli, in situazione di incompatibilità, consegue la decadenza automatica, ex legge, dall’incarico di revisore.

Breve commento

La pronuncia della magistratura contabile è sulla scia della recente sentenza  TAR_Emilia_Romagna_308_2013 , la quale ha giudicato illegittima, per incompatibilità, la nomina, quale membro del collegio dei revisori dei conti di una Provincia, di un soggetto già revisore di una società controllata dall’ente locale in analisi.

Merito della deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto è quello di aver ribadito, in modo netto, il divieto, per il revisore dei conti di un ente locale, di assumere qualsivoglia incarico presso organismi controllati, a tutela della necessaria terzietà del revisore.

Correttamente, quindi, si è sgombrato il campo dalla possibilità di far dipendere la soluzione della problematica da valutazioni concernenti la tipologia dell’incarico ed la coesistenza tra i ruoli di controllore dei due soggetti, controllore e controllato. Residua, in tal modo, solo la necessità di accertare la sussistenza della posizione di controllo da parte dell’ente locale (verifica che, pure, era risultata decisiva nella richiamata decisione del TAR Emilia-Romagna) accertamento che, quindi, assume una assoluta centralità, in quanto presupposto necessario e sufficiente affinché si configuri l’incompatibilità.

Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti


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