Nella seduta del 20 marzo 2019 la Commissione ARCONET  ha condiviso la modifica al principio contabile n° 4/2 con l’obiettivo di disciplinare le modalità di contabilizzazione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Correlatamente sono aggiornati gli strumenti che ne consentono l’attuazione, rappresentati tanto dal piano integrato dei conti quanto dal glossario SIOPE, nelle voci che devono accogliere le movimentazioni oggetto di rilevazione.
La questione – La questione di fondo da risolvere è legata alla circostanza che si rende necessaria una regolazione contabile al fine di rispettare la duplice esigenza che deve essere soddisfatta.

Da una parte, la conformità avuto riguardo alla disposizione che impone di impegnare tali spese a carico degli stanziamenti riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture).

Dall’altra parte, l’esigenza di provvedere alla contestuale registrazione delle medesime spese negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, che interessano la parte corrente del bilancio.

La modifica – Ecco perché ora, nella modifica del principio, è previsto che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche (compresi i relativi oneri contributivi ed erariali), siano assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture.

L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni).

Così procedendo, la spesa iscritta nell’ambito del competente (e specifico) stanziamento affluisce, come risorsa “figurativa”, nell’ambito della gestione della parte corrente del bilancio, al fine di garantire la copertura (indipendentemente dalla collocazione dell’originaria fonte di finanziamento) della spesa, sempre corrente, per i fondi incentivanti, considerando che questi ultimi concorrono alla spesa di personale.

La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

L’aliquota del 20% – E’ rilevante sottolineare, altresì, che tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 destinata all’acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

La spesa, infatti, anche in tale ipotesi è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”.

Tale quota del 20% è, infine, impegnata tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria.

Il resoconto della seduta della Commissione Arconet – 20 marzo 2019 – oggetto n. 5 ” Prosecuzione esame proposta ANCI concernente le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016″ 


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