Mentre l’offerta economica è immodificabile da parte dei concorrenti, nell’ambito del procedimento di verifica in ordine alla presunta anomalia di una proposta sono modificabili le giustificazioni in precedenza prodotte. Sono quindi senz’altro ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, così come non può vietarsi un limitato rimaneggiamento di taluni elementi delle giustificazioni stesse, purché l’offerta contrattuale non risulti alterata e venga ritenuta nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione (così, di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007).

La presenza, dunque, nella fase del contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, di eventuali significativi elementi di novità o difformità rispetto alle prime giustificazioni (anche in correzione di precedenti errori presenti nella documentazione), non comporta di per sé un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, né consente alla stazione appaltante di disporre l’esclusione senza considerare l’effettiva e concreta inattendibilità del ribasso proposto.

 T.A.R. PUGLIA, BARI, Sez. II, sentenza 23 maggio 2013 n. 819. Pres. Guadagno, Est. Zonno

TAR Puglia_Bari_819_2013

Commento – Con la sentenza in commento il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, ha chiarito i limiti entro cui è consentito, a un concorrente la cui offerta sia sospettata di anomalia, di procedere a modifiche delle giustificazioni in precedenza presentate.

In particolare, il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale, di recente consolidatosi, secondo cui, ferma restando l’immodificabilità dell’offerta nel suo complessivo importo economico, non si può escludere la possibilità che nel sub-procedimento di anomalia, che non è vincolato a specifiche formalità, sia modificata da parte del partecipante alla gara la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie componenti di prezzo, posto che tale operazione non incide sulla serietà dell’offerta, ma solo sulla gestione interna della commessa prospettata dall’impresa offerente (così, ex plurimis, T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, sez. I, 10 maggio 2012, n. 170).

Ciò detto, occorre tuttavia rammentare che, secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, se è vero che possono essere modificate e integrate le giustificazioni prodotte in sede di verifica di congruità, sino a consentire (ad esempio) compensazioni fra sovrastime e sottostime, purché l’offerta risulti nel suo complesso coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione, è altrettanto vero che l’impresa la cui offerta è assoggettata a verifica di anomalia è comunque tenuta a fornire dati concreti ed attendibili, idonei a descrivere in modo univoco il contenuto dell’offerta e a confermarne la complessiva attendibilità e sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario, posto che, in caso contrario (ossia, laddove si ammettesse la possibilità di giustificare in vari modi fra loro alternativi una determinata struttura di costi eventualmente prospettata in sede di offerta), verrebbe meno la ratio stessa dell’istituto della verifica dell’anomalia, il quale consiste nel consentire all’amministrazione di verificare sulla base di elementi concreti ed attendibili la sostenibilità dell’offerta (così Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2506).


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