IN POCHE PAROLE…

Il regalo di Natale di ANAC e MIMS: le indicazioni pratiche per l‘avvio dal 1° gennaio 2024 del nuovo sistema di digitalizzazione degli appalti

Deliberazione ANAC 13.12.2023 n. 582

Comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione


Tenendo per buono il contenuto dei provvedimenti dell’Anac del 13.12.2023, adottati d’intesa con il MIMS, dal 1° gennaio prossimo diventeranno efficaci (quasi tutte) le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici sui nuovi obblighi di digitalizzazione e trasparenza.

La conseguenza è che fra poco meno di 10 giorni, in pieno periodo natalizio,  solo i pochi i titolari e gestori di piattaforme certificate dall’AgID  (e le amministrazioni aggiudicatrici che si convenzioneranno con questi) potranno ottenere i Cig  per gestire le procedure di gara e “dialogare con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Col la deliberazione n. 582, l’ANAC fornice preziose  indicazioni operative di particolare interesse per potere rispettare la disciplina in tema di digitalizzazione, che  sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel Pnrr avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Innanzitutto, dal 1° gennaio prossimo (salvo auspicabili rinvii almeno per le opere non interessati al PNRR), non sarà più attivo il servizio SmartCig. Al suo posto sarà attivata  la «Piattaforma dei Contratti Pubblici (Pcp)», che interopererà con le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Soltanto i Responsabili unici di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento da loro (ex art. 15 Codice), potranno operare, previa  registrazione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (qualora non siano già iscritti all’Ausa), mentre eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei suddetti soggetti potranno  operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase, e non sono in nessun caso autorizzati all’interoperabilità con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti.

Anche nel caso possibili malfunzionamenti, pure temporanei, delle piattaforma durante lo svolgimento della gara,  le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno assicurare comunque  la partecipazione alla gara, disponendo, ove necessario, la “sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento».

E’ confermato l’obbligo, già in vigore, di verificare i requisiti dei concorrenti solo attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), sia in fase di partecipazione che in fase di esecuzione.

Di particolare interesse le indicazioni relative alla pubblicazione dei dati e delle informazioni ai fini della trasparenza su aggiudicazioni e fase di esecuzione delle procedure avviate prima del 31 dicembre 2023,  sia con il D.lgs. 50/2026  che con D.Lgs. 36/2023:  le stazioni appaltanti, per le finalità di cui al decreto «trasparenza» n. 33/2013 dovranno comunicare e aggiornare tempestivamente i suddetti dati attraverso Simog.

Nulla cambia, invece, dopo il 31 dicembre 2023 per  gli obblighi di pubblicazione degli atti di programmazione triennale di lavori e di beni e servizi, oltre le soglie indicate dal nuovo codice, per i quali continueranno ad applicarsi  le modalità di comunicazione in essere attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (Scp) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , «dal momento che la piattaforma Scp è conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale».

Il testo del comunicato

“Premessa

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. In particolare, verranno meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice.

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.

L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

La rilevante novità per il sistema Paese, che si sostanzia nella concreta attuazione delle norme di cui al Libro I, Parte II, articolo 19 e ss. del decreto legislativo 36/2023, ha suggerito l’adozione della presente Comunicazione al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.

Si rappresenta che la presente comunicazione è predisposta d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la completezza delle indicazioni relative alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Preliminarmente va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l’utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link: http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert a partire dal 18 dicembre 2023.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice. A tal fine, il soggetto che ricopre l’incarico di Responsabile unico di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate. Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e non sono in nessun caso autorizzati all’interoperabilità con i servizi della BDNCP.

Va ricordato che in base all’articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le piattaforme non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1.

Detta piattaforma è alimentata anche tramite la rete dei sistemi informativi regionali ad essa interconnessi e ai quali la stessa reindirizza le amministrazioni.

La piattaforma SCP, oltre all’interfaccia web per consentire l’immissione dei dati e con essa la generazione digitale degli atti dei Programmi di cui all’articolo 37 del Codice nel rispetto delle modalità di cui all’allegato I.5 del Codice, rende disponibili servizi di interoperabilità tramite i quali gli Enti possono trasmettere direttamente i programmi redatti nelle proprie piattaforme di approvvigionamento.

I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a). Per l’accesso ai fini della trasparenza si veda quanto indicato in seguito.

Si chiarisce che, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell’esecuzione dei lavori, l’obbligo di inserimento dell’intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell’intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla stazione appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della stazione appaltante non qualificata.

Per le modalità di accesso per le amministrazioni alla piattaforma è possibile consultare la pagina web raggiungibile al seguente link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

Il MIT, con la collaborazione della rete dei sistemi informativi regionali, continuerà a fornire supporto alle stazioni appaltanti sulle modalità di utilizzo dell’applicativo e di accesso alle piattaforme regionali attive.

Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG:

  • acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
  • fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
  • adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
  • ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023.

In particolare, la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene con le modalità indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti mediante Simog Mediante interfaccia utente per l’accesso al FVOE 1.0.
In caso di CIG acquisiti mediante PCP Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND

Mediante interfaccia utente per l’accesso al FVOE 2.0

Fino a nuove indicazioni, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata, per il FVOE 1.0 alla produzione del PassOE; per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Nel primo caso, la verifica dei requisiti può essere effettuata soltanto mediante i dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non possono essere utilizzati dati e documenti riferiti all’operatore economico e presenti nel FVOE 2.0.

Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione

La trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avviene con le modalità indicate nella Tabella 2.

Tabella 2 Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog Mediante Interfaccia utente di Simog
In caso di CIG acquisiti con PCP Mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023 (https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-19-settembre-2023-art.140.dlgs.36.2023).

Le comunicazioni obbligatorie all’ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d’opera sono assolte mediante l’invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati.

La documentazione relativa alle varianti, individuata all’articolo 5, comma 12, dell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023) è resa disponibile dalla stazione appaltate per l’Autorità tramite un link ipertestuale al luogo dove detta documentazione è conservata, ad esempio la piattaforma di approvvigionamento digitale. Sono superate le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.

Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato.

L’assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 (assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi, come indicato al paragrafo precedente.

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell’immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all’ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l’aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva.

Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell’Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog.

La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati che non vengono raccolti da Simog e che devono essere ancora pubblicati in AT, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023, sono i seguenti:

Tabella 3 Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog Elenco dei soggetti invitati

Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l’invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:

dati relativi all’aggiudicazione/esito della procedura

Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l’invio delle schede successive all’aggiudicazione:

– atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione/componenti della commissione di collaudo

– modifica contrattuale e varianti

– accordi bonari e transazioni

– certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità

– resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Per gli affidamenti in house:

Atti connessi agli affidamenti in house

In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023 – Denominazione e codice fiscale dell’aggiudicatario

– importo delle somme liquidate

– tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione

Per le procedure in argomento (ossia quelle avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al decreto legislativo n. 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo n. 36/2023), occorre pubblicare in AT gli atti e i documenti individuati dall’allegato I alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024.

La pubblicazione di avvisi per procedure indette fino al 31/12/2023, per quanto riguarda l’aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:

  • le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l’avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del codice;
  • ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all’aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l’invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza Disposizioni finali

Le indicazioni contenute nella presente Comunicazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Con provvedimenti successivi sarà data comunicazione, con congruo anticipo, delle modifiche alle modalità sopra descritte.


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