Con comunicato del 8 novembre 2017, in sostituzione del precedente comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, l’ANAC fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 dopo le integrazioni del correttivo n. 56/2017 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.

In particolare, attesa la rilevanza delle questioni, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell’adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016.

Tra le altre cose, l’Autorità precisa che in ordine all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3), la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

  • ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
  • ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
  • ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Quanto al momento e alle modalità per la verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione, l’Autorità precisa poi che, in assenza di specifiche indicazioni del Codice, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.


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