Sebbene sia indubbio che il dialogo competitivo prediliga la presentazione di più offerte, perché è dalla pluralità di offerte in competizione tra loro che l’amministrazione ha modo di trovare la soluzione più idonea, la presenza di un solo concorrente non è ex se di ostacolo alla prosecuzione del dialogo.

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 2 novembre 2017, n. 2502, Presidente Estensore Criscenti

A margine

Il fatto – Un Comune avvia una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento quinquennale del Servizio di Tesoreria.

Durante la procedura, l’amministrazione comunica all’unica Banca partecipante al dialogo che si era accertato che la stessa “ha proposto, in diversi punti, modifiche ed integrazioni al contenuto del bando e del capitolato e ciò, a tutela della concorrenza, è da considerarsi non accoglibile” e che era, dunque, intenzione dell’amministrazione comunale “interrompere la procedura di gara senza procedere ad invitare codesto Istituto alla successiva fase negoziale, stante l’assenza della partecipazione al dialogo competitivo di una pluralità di operatori economici, pluralità che avrebbe garantito la competizione nel dialogo, utile al fine della valutazione delle proposte tecnico-economiche”.

La Banca ricorre pertanto al Tar affermando che gli elementi indicati nel bando e nel capitolato, non compresi tra gli “aspetti essenziali” dell’appalto, erano legittimamente modificabili dai concorrenti, e quindi anche dall’unico concorrente eventualmente partecipante e che pertanto il dialogo competitivo poteva essere espletato e concluso anche in presenza di un solo offerente.

La sentenza – Il giudice ritiene che i motivi addotti dall’amministrazione a sostegno della volontà di interrompere il dialogo siano insufficienti ricordando che in tale procedura gli operatori invitati a partecipare sono chiamati a individuare, in concerto con l’amministrazione aggiudicatrice, i “mezzi più idonei” a soddisfare le necessità delle stazioni appaltanti.

Non rileva, dunque, la modifica di aspetti essenziali indicati nella lex di gara, quanto eventualmente l’inidoneità in concreto delle soluzioni prospettate, su cui invece il Comune non si è pronunciato. Lo stesso bando, peraltro, stabiliva che “Al fine di agevolare e orientare le scelte dell’Amministrazione e data la complessità del servizio in argomento, in sede di dialogo, potranno essere presentate proposte di modifica del capitolato allegato e dei criteri di aggiudicazione riportati nel presente bando. A tale fase ne seguirà una successiva, di gara vera e propria, nella quale i soggetti che saranno stati ammessi saranno invitati a presentare la loro migliore offerta”.

Né si comprende come dalle modifiche ed integrazioni prospettate potrebbe discendere una lesione della concorrenza visto che vi era di fatto un solo concorrente.

Conclusioni – Pertanto il giudice accoglie il ricorso annullando la decisione dell’amministrazione di interrompere la procedura sul presupposto che, sebbene sia indubbio che il dialogo competitivo prediliga la presentazione di più offerte, perché è dalla pluralità di offerte in competizione tra loro che l’amministrazione ha modo di trovare la soluzione più idonea, la presenza di un solo concorrente non è ex se di ostacolo alla prosecuzione del dialogo, né una tale preclusione era indicata nel bando della procedura in esame.

 

 


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