IN POCHE PAROLE…

Il concorrente, escluso dalla gara, non ha titolo a richiedere l’accesso ai documenti  della procedura  che non riguardino la sua esclusione 

TAR Lazio, Roma, sez. terza quater, sentenza 29 maggio 2023, 9005, Pres. C. Lattanzi, Est. R. Vitanza


La fattispecie concreta

Una società adiva in più occasioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento della determinazione della stazione appaltante che la escludeva da una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero, di cui in precedenza era gestore in regime di proroga, nonché, attraverso un distinto ricorso per invalidità derivata, il provvedimento di aggiudicazione.

In particolare, l’esclusione era stata disposta perché l’operatore economico non aveva ottemperato ai propri impegni di pagamento delle imposte, tasse e contributi dovuti, risultando inadempiente agli stessi piani di rateizzazione concordati con gli Enti competenti.

Il ricorso avverso tale determinazione di esclusione è stato respinto con la sentenza  del TAR Lazio 23 marzo 2023, n. 5092,

Inoltre, pochi giorni dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, l’attrice avanzava istanza di accesso agli atti di gara, che, però, veniva respinta dalla Regione  per difetto di legittimazione dell’istante, in quanto i documenti richiesti non riguardano la sua esclusione dalla gara, ma il procedimento ad evidenza pubblica.

Avverso tale rifiuto la società proponeva ricorso giurisdizionale nell’ambito del ricorso principale a mente dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Parte resistente rilevava la carenza di interesse dell’istante, poiché, da un lato, quest’ultimo avrebbe già instaurato un nuovo giudizio contro l’aggiudicazione e, dall’altro, il giudizio pendente avverso il provvedimento di esclusione risultava essere stato trattenuto in decisione.

La sentenza

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo che nel caso di esclusione di un candidato da una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso  alla documentazione degli atti di gara è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, evidenzia il TAR Lazio l’istante risulta, allo stato, estraneo alla conseguente procedura ad evidenza pubblica e dunque non presenta un interesse immediato e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta con l’accesso.

Solo un’eventuale successiva  ammissione alla procedura per cui è stato escluso assegnerebbe al suddetto operatore economico la titolarità per una nuova richiesta  documentale.

Conclusioni

La decisione del TAR del Lazio è in linea con l’orientamento  dei Giudici di Palazzo Spada, secondo cui   il diritto di accesso, “potere di natura procedimentale volto in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritto o interessi)” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006 n. 7),  per essere riconosciuto deve nondimeno rivestire i caratteri della personalità, concretezza ed attualità, oltre a postulare un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555; in senso conforme,  Cons. St. 28 luglio 2016, n. 3431)”.

Per completezza giova ricordare, tuttavia, che abbastanza di recente Consiglio di Stato ( sentenza 7 dicembre 2022, n. 1076 ) ha sostenuto che un’impresa esclusa da una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico ben può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara  utilizzando l’istituto dell’accesso civico, in quanto “La documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara di appalto indetta dalla pubblica amministrazione esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza” (in questa Rivista “ Accesso civico dell’impresa esclusa dalla gara“.

dott. Alessandro Sorpresa


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