L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina una mera incompletezza dell’offerta tecnica idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

Tar Campania, Napoli, sez. VI, sentenza 12 agosto 2019 n. 4348 – Presidente Passoni, Estensore Corrado

A margine

All’esito di una gara aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, l’impresa terza classificata impugna l’aggiudicazione finale sotto vari profili affermando che sia la prima che la seconda ditta classificata avrebbero dovuto essere escluse.

La ditta aggiudicataria si oppone con ricorso incidentale affermando a sua volta che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per non aver allegato all’offerta tecnica la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, prevista testualmente a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

Ciò in quanto trattasi di una carenza che attiene ad un adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce all’offerta stessa.

In particolare, l’assenza del documento di identità non determinerebbe una mera incompletezza del documento, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa doveva essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

La sentenza

Il collegio ritiene il ricorso inammissibile ricordando che, accanto alla previsione sul soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del Codice, il disciplinare di gara prevedeva che “Tutta la documentazione da inserire nella busta B – Offerta tecnica, dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione)”.

Tale previsione che determina la conseguente esclusione delle offerte incomplete si spiega in considerazione del contenuto di una parte dell’offerta tecnica che è rivolta ad attestare il possesso di stati, qualità personali e fatti inerenti il personale specializzato da impiegare nell’organizzazione dello specifico servizio offerto, rilevanti ai fini dell’affidamento dell’appalto.

Va, quindi, considerato che per ritenersi valide tali dichiarazioni (e quindi essere valutate ai fini dell’offerta tecnica presentata) era necessario allegare ad esse la fotocopia del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto l’offerta, per come richiesto dal disciplinare di gara. La circostanza che nel disciplinare non fosse richiamato il d.P.R. 445/2000 non comporta che la stazione appaltante non potesse richiedere l’allegazione della fotocopia del documento ovvero che non fosse comunque necessario tale deposito.

A sostegno di tali considerazioni si richiamata la copiosa giurisprudenza secondo cui è necessario allegare la copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva in quanto si tratta “… di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. Stato, VI, 2 maggio 2011, n. 2579; VI, 4 giugno 2009, n. 3442).

L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa doveva essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

Tale omissione, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016), non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come ipotizzato dall’appellante” (Cons. Stato sez, V. n. 4959 del 20 agosto 2018, Tar Lazio 11906/18).

Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è quindi accolto.

di Simonetta Fabris


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