La stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”.

Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 19 settembre 2019 n. 1260 – Presidente Atzeni, Estensore Viola

A margine

La stazione appaltante revoca l’aggiudicazione di una procedura negoziata per la “fornitura e posa in opera di un impianto per il trattamento del biogas ai fini di recupero” affidando contestualmente all’impresa seconda classificata.

Alla base della revoca figura  l’inidoneità della documentazione relativa all’impianto realizzato dalla ditta ad integrare il requisito speciale previsto dalla lettera d’invito alla procedura costituito dalla <<regolare esecuzione nell’ultimo biennio di almeno un impianto similare per importo superiore ad € 20.000,00>>, trattandosi di impianto che utilizzerebbe un <<principio di funzionamento>> ovvero una tecnica di depurazione di tipo fisico e non chimico, come per l’impianto progettato dalla stazione appaltante.

La ditta ricorre dunque al Tar impugnando, oltre alla revoca, la lettera di invito nella parte in cui richiede il requisito citato senza prevedere che l’attestazione SOA per la categoria corrispondente OS22 integrasse comunque il possesso del richiesto requisito nonché la nota di segnalazione del fatto all’ANAC per l’annotazione nel casellario informatico per asserita “falsa dichiarazione” della ricorrente ai sensi dell’art. 80 c. 12 del d. lgs. n. 50/2016,

La sentenza

Il collegio accoglie il ricorso richiamando la copiosa giurisprudenza secondo cui <<la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>> (Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267).

Nel caso di specie, appare indiscutibile come l’impianto realizzato dalla ricorrente sia qualificato in termini espressi di <<impianto di depurazione>> e come pertanto la ricorrente (che peraltro risulta in possesso della qualificazione OS22 relativa agli impianti di tale tipologia) abbia realizzato un servizio similare a quello previsto dal bando; del resto, appare altresì di immediata evidenza come la Stazione appaltante abbia ampiamente distorto il concetto di <<impianto similare>> sostanzialmente assimilandolo, sulla base di complesse considerazioni tecniche relative al principio di funzionamento, al diverso concetto di <<impianto identico>> che, come già rilevato dalla giurisprudenza, appare in contrasto con la ratio fondamentale di permettere la massima partecipazione alle gare d’appalto.

Nella fattispecie risulta pertanto irrilevante l’eccezione di tardività delle censure rivolte alla lex specialis della procedura sollevata dalla difesa della Stazione appaltante, non essendovi alcuna necessità di procedere nell’esame delle censure proposte da parte ricorrente, oltre la già rilevata fondatezza della censura relativa all’interpretazione troppo lata dei servizi analoghi sopra richiamata.

Del pari irrilevante risulta il riferimento alla stretta attinenza al merito delle valutazioni in ordine alla natura analoga dei servizi, apparendo immediatamente evidente come la fattispecie in esame rientri proprio in una di quelle ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti pienamente sindacabili dal Giudice amministrativo e non esclusivamente riservate all’amministrazione.

Pertanto il provvedimento di revoca è annullato con dichiarazione di inammissibilità, per difetto di interesse, della nota di segnalazione ad A.N.A.C. della presunta falsità della dichiarazione in ordine al requisito speciale di partecipazione resa dalla ricorrente, che non assume carattere provvedimentale e definitivamente lesivo.

di Simonetta Fabris


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