L’operato della stazione appaltante e/o centrale unica di committenza che inserisce nella lex specialis la previsione del pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione della gara su piattaforma telematica a carico dell’aggiudicatario nonché l’assegnazione di un punteggio all’offerta tecnica che presenti prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, non è conforme alla normativa di settore.

ANAC, delibera n. 926 del 16.10.2019 

A margine

Il fatto

Con un’istanza di parere di precontenzioso all’ANAC ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico di un edificio comunale, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili –ANCE, lamenta la presunta illegittimità:

  • della clausola del bando di gara che prevede a carico dell’operatore economico aggiudicatario, il pagamento, in favore della Centrale di committenza che gestisce la procedura di gara, del corrispettivo dei servizi di committenza e per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del d.lgs. 50/2016 pari all’ 1% dell’importo complessivo posto a base di gara;
  • del criterio di valutazione dell’offerta tecnica che prevede un punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base di gara con l’assegnazione di 20 pt ulteriori per il completamento dei locali ai piani superiori dell’edificio.

Il parere

Per valutare il caso, l’ANAC richiama quanto più volte ribadito dalla stessa sul tema delle spese di gestione delle procedure di gara per l’utilizzo di piattaforme elettroniche poste a carico dell’aggiudicatario (Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015; Delibera n. 1123 del 28.11.2018), affermando che non esistono disposizioni legislative che abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto, con la conseguenza che la suddetta previsione all’interno dei bandi gara e/o disciplinari debba ritenersi illegittima.

Sul secondo punto, l’Autorità richiama invece quanto previsto all’art. art. 95, comma 14 –bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che, in caso di appalti aggiudicati con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo previsto a base d’asta.

Sulla questione l’ANAC ha avuto modo di precisare nelle Linee guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera del 2 maggio 2018, come la disposizione impedisca alla stazione appaltante di proporre un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo, in termini di opere aggiuntive offerte, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.

Pertanto, nel caso di specie, l’Autorità ritiene che non sia conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante e/o centrale unica di committenza che inserisca nella lex specialis la previsione, a carico dell’aggiudicatario, circa il pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione delle procedure di gara su piattaforme telematiche nonché l’assegnazione di punteggio all’offerta tecnica che presenti prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.

di Simonetta Fabris


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